Cassazione Penale, Ordinanza n. 02976/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato una condanna per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contestando il giudizio di responsabilità, la configurazione di una responsabilità concorsuale e la valutazione delle prove. La Corte rileva che i motivi riproponevano censure già esaminate dai giudici di merito e, in sostanza, miravano a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; inoltre, i motivi erano generici e non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza d'appello.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la decisione non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre argomenti già esaminati dai giudici di merito senza indicare specifici vizi della motivazione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
- I motivi di ricorso devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in mancanza, sono generici e quindi inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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