Cassazione Civile, Ordinanza n. 03287/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ex coniuge)
La controversia
La controversia riguardava l'esistenza e la durata di un'impresa familiare tra ex coniugi, già accertata dal tribunale e confermata in appello, con condanna della resistente al pagamento di oltre 120 mila euro. Il ricorrente ha proposto sette motivi di cassazione. Con i primi sei ha dedotto, formalmente ex art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame o omessa valutazione di fatti decisivi: avrebbe dovuto ritenersi provato l'inizio dell'impresa familiare già dal marzo 1996; sarebbero stati trascurati documenti e testimonianze sulla partecipazione continuativa all'attività; non sarebbe stata considerata l'illegittima estromissione del ricorrente dall'impresa; sarebbero state ignorate le allegazioni sull'impiego dei proventi per acquisto e miglioria di immobili, con mancata ammissione di CTU tecnica e integrazione di CTU contabile; inoltre sarebbero stati erroneamente ritenuti non utili i capitoli di prova e superfluo l'esame dei conti correnti della controparte. Con il settimo motivo ha denunciato violazione dell'art. 89 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando la mancata cancellazione di frasi ingiuriose contenute negli atti. La Corte d'appello aveva però confermato integralmente la decisione di primo grado, sicché si era in presenza di doppia conforme; la Corte di cassazione ha ritenuto i primi sei motivi inammissibili perché il ricorrente non aveva indicato ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado, e il settimo inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo trascritto il contenuto rilevante degli atti da cui le espressioni ingiuriose sarebbero risultate.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi dal primo al sesto erano preclusi dalla cd. doppia conforme, perché la sentenza di appello aveva confermato quella di primo grado sulle medesime ragioni di fatto, e il ricorrente non aveva assolto l'onere di evidenziare l'eventuale diversità dei percorsi argomentativi richiesti per proporre un motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso, poiché mancava la riproduzione testuale o comunque sufficiente degli atti e dei passaggi rilevanti sui quali la censura si fondava. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione della controparte; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il motivo ex n. 5 è inammissibile in presenza di doppia conforme e richiede l'indicazione delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni per dimostrarne la diversità; il ricorso per cassazione fondato sul n. 3 è l'unico astrattamente idoneo a superare tale preclusione nei casi indicati dalla norma richiamata dalla Corte.
La conferma integrale della decisione di primo grado da parte dell'appello integra doppia conforme, con conseguente preclusione della censura di omesso esame di fatti decisivi nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
a pena di inammissibilità
Il ricorso deve essere autosufficiente e consentire, già dalla sua sola lettura, la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, con riproduzione degli atti e documenti rilevanti quando la censura si fondi su di essi.
La censura riguardava la mancata cancellazione di espressioni ingiuriose dagli atti, ma è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la sentenza d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, si configura la doppia conforme e il ricorso per cassazione non può essere utilmente fondato sul vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non indica specificamente la diversità delle due motivazioni.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la censura che dipenda da atti o documenti deve riportarne il contenuto essenziale, in modo da consentire alla Corte la verifica immediata della fondatezza della doglianza senza ricerca esterna negli atti di causa.
- La critica alla valutazione di documenti, testimonianze o richieste istruttorie è inammissibile, in sede di legittimità, se viene prospettata come omesso esame di fatti senza rispettare i limiti del sindacato consentito e senza confrontarsi con la struttura della decisione impugnata.
- La mancata costituzione della parte intimata non esonera il ricorrente dagli oneri di specificità e autosufficienza, né impedisce la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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