Cassazione Civile, Ordinanza n. 23969/2024 del 06/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione e trasformazione di una porzione di terreno di proprietà privata a seguito della realizzazione del marciapiede di una strada comunale. I proprietari avevano chiesto il risarcimento del danno ritenendo illegittima l'occupazione del fondo e prospettando, in sostanza, la perdita del bene o comunque il risarcimento per equivalente. In primo e secondo grado la domanda era stata respinta per difetto di prova di un pregiudizio patrimoniale ulteriore rispetto alla mera occupazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento per equivalente e mancato esame della perdita del bene; 2) violazione degli artt. 112, 183 e 277 c.p.c. per asserita modifica delle conclusioni del comune, che in corso di causa avrebbe prima riconosciuto una somma dovuta e poi chiesto il rigetto totale; 3) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità di un documento prodotto dal comune oltre i termini istruttori, relativo a un atto di assoggettamento a vincolo edilizio; 4) omesso esame di un fatto decisivo, con richiamo alla responsabilità aquiliana e alla protezione della proprietà convenzionale, sostenendo che la corte territoriale avesse confuso il danno da occupazione con quello da perdita del cespite per irreversibile trasformazione; 5) violazione degli artt. 324, 340 e 91 c.p.c. per avere la corte d'appello trascurato un preteso giudicato interno formatosi sulla sentenza non definitiva del tribunale, che aveva enunciato l'illegittimità dell'occupazione e la permanente illiceità dell'opera.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la decisione di merito, pur senza una trattazione espressa di tutte le domande o eccezioni, risultava dal complesso della motivazione; inoltre ha escluso che vi fosse stata una modificazione indebita delle conclusioni del comune e ha osservato che la corte territoriale non aveva fondato la decisione sul documento tardivamente prodotto, ma sulla mancanza di prova del danno. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava i requisiti dell'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., risolvendosi in realtà nella censura di omessa pronuncia sulla domanda. Il quinto motivo è stato disatteso perché la sentenza non definitiva non conteneva un capo autonomo idoneo a formare giudicato interno sul punto del risarcimento, avendo solo risolto questioni strumentali e interlocutorie; pertanto la corte d'appello poteva riesaminare la domanda risarcitoria e respingerla per difetto di prova del danno. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di rigetto sia desumibile dall'impostazione complessiva della sentenza; inoltre il vizio riguarda le domande di merito e non le eccezioni processuali.
La censura di mutamento delle conclusioni è infondata se la parte convenuta ha sempre mantenuto, nelle diverse fasi, la richiesta di rigetto delle pretese avverse o comunque una quantificazione inferiore della pretesa.
La doglianza non è fondata se il giudice di merito si è pronunciato sulla domanda sostanziale e non ha accolto o deciso su pretesi mutamenti delle conclusioni non effettivamente intervenuti.
Per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando sia stato discusso e la sua decisività; non basta lamentare l'omessa pronuncia su una domanda.
Richiamato dal ricorrente per fondare la domanda risarcitoria da occupazione illegittima; la Corte non ne trae un principio autonomo, ma valuta la domanda alla luce dell'assenza di prova del danno.
Richiamato dal ricorrente in relazione al risarcimento per equivalente; non viene applicato per difetto di prova del pregiudizio risarcibile.
Il danno deve essere allegato e provato da chi lo invoca; non è sufficiente la sola occupazione abusiva per fondare automaticamente il risarcimento.
Il giudicato interno si forma solo su un capo autonomo della decisione, non su mere argomentazioni o questioni strumentali.
La riserva di appello sulla sentenza non definitiva non impedisce il riesame di questioni non coperte da un capo autonomo di decisione.
La censura relativa alle spese non incide sull'esito complessivo, che resta di rigetto del ricorso.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Richiamato dal ricorrente a tutela della proprietà; la Corte non ravvisa una violazione, poiché manca la prova del danno risarcibile.
Massime di principio
- Nelle controversie risarcitorie per occupazione illegittima di un bene, il risarcimento non può essere riconosciuto in modo automatico sulla sola base dell'occupazione o trasformazione del fondo: il pregiudizio patrimoniale deve essere allegato e provato.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la domanda risulta comunque rigettata o disattesa dall'impianto complessivo della motivazione, anche se manca un espresso passaggio testuale dedicato.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda le domande di merito e non le eccezioni processuali; la deduzione di un mero difetto di trattazione di un'eccezione non integra, di per sé, tale vizio.
- Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non individua con precisione il fatto storico decisivo asseritamente trascurato, il suo rilievo nel processo e la sua decisività rispetto all'esito della lite.
- Il giudicato interno si forma solo su un capo autonomo della sentenza, cioè su una statuizione dotata di autonoma individualità decisoria; non si estende a enunciazioni incidentali o a questioni pregiudiziali affrontate solo come antecedenti logici della decisione principale.
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