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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23969/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'occupazione e trasformazione di una porzione di terreno di proprietà privata a seguito della realizzazione del marciapiede di una strada comunale. I proprietari avevano chiesto il risarcimento del danno ritenendo illegittima l'occupazione del fondo e prospettando, in sostanza, la perdita del bene o comunque il risarcimento per equivalente. In primo e secondo grado la domanda era stata respinta per difetto di prova di un pregiudizio patrimoniale ulteriore rispetto alla mera occupazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento per equivalente e mancato esame della perdita del bene; 2) violazione degli artt. 112, 183 e 277 c.p.c. per asserita modifica delle conclusioni del comune, che in corso di causa avrebbe prima riconosciuto una somma dovuta e poi chiesto il rigetto totale; 3) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità di un documento prodotto dal comune oltre i termini istruttori, relativo a un atto di assoggettamento a vincolo edilizio; 4) omesso esame di un fatto decisivo, con richiamo alla responsabilità aquiliana e alla protezione della proprietà convenzionale, sostenendo che la corte territoriale avesse confuso il danno da occupazione con quello da perdita del cespite per irreversibile trasformazione; 5) violazione degli artt. 324, 340 e 91 c.p.c. per avere la corte d'appello trascurato un preteso giudicato interno formatosi sulla sentenza non definitiva del tribunale, che aveva enunciato l'illegittimità dell'occupazione e la permanente illiceità dell'opera.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la decisione di merito, pur senza una trattazione espressa di tutte le domande o eccezioni, risultava dal complesso della motivazione; inoltre ha escluso che vi fosse stata una modificazione indebita delle conclusioni del comune e ha osservato che la corte territoriale non aveva fondato la decisione sul documento tardivamente prodotto, ma sulla mancanza di prova del danno. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava i requisiti dell'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., risolvendosi in realtà nella censura di omessa pronuncia sulla domanda. Il quinto motivo è stato disatteso perché la sentenza non definitiva non conteneva un capo autonomo idoneo a formare giudicato interno sul punto del risarcimento, avendo solo risolto questioni strumentali e interlocutorie; pertanto la corte d'appello poteva riesaminare la domanda risarcitoria e respingerla per difetto di prova del danno. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di rigetto sia desumibile dall'impostazione complessiva della sentenza; inoltre il vizio riguarda le domande di merito e non le eccezioni processuali.

  • art. 183 c.p.c.

    La censura di mutamento delle conclusioni è infondata se la parte convenuta ha sempre mantenuto, nelle diverse fasi, la richiesta di rigetto delle pretese avverse o comunque una quantificazione inferiore della pretesa.

  • art. 277 c.p.c.

    La doglianza non è fondata se il giudice di merito si è pronunciato sulla domanda sostanziale e non ha accolto o deciso su pretesi mutamenti delle conclusioni non effettivamente intervenuti.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando sia stato discusso e la sua decisività; non basta lamentare l'omessa pronuncia su una domanda.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per fondare la domanda risarcitoria da occupazione illegittima; la Corte non ne trae un principio autonomo, ma valuta la domanda alla luce dell'assenza di prova del danno.

  • art. 2058 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al risarcimento per equivalente; non viene applicato per difetto di prova del pregiudizio risarcibile.

  • art. 2697 c.c.

    Il danno deve essere allegato e provato da chi lo invoca; non è sufficiente la sola occupazione abusiva per fondare automaticamente il risarcimento.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato interno si forma solo su un capo autonomo della decisione, non su mere argomentazioni o questioni strumentali.

  • art. 340 c.p.c.

    La riserva di appello sulla sentenza non definitiva non impedisce il riesame di questioni non coperte da un capo autonomo di decisione.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura relativa alle spese non incide sull'esito complessivo, che resta di rigetto del ricorso.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    Richiamato dal ricorrente a tutela della proprietà; la Corte non ravvisa una violazione, poiché manca la prova del danno risarcibile.

Massime di principio

  • Nelle controversie risarcitorie per occupazione illegittima di un bene, il risarcimento non può essere riconosciuto in modo automatico sulla sola base dell'occupazione o trasformazione del fondo: il pregiudizio patrimoniale deve essere allegato e provato.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la domanda risulta comunque rigettata o disattesa dall'impianto complessivo della motivazione, anche se manca un espresso passaggio testuale dedicato.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda le domande di merito e non le eccezioni processuali; la deduzione di un mero difetto di trattazione di un'eccezione non integra, di per sé, tale vizio.
  • Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non individua con precisione il fatto storico decisivo asseritamente trascurato, il suo rilievo nel processo e la sua decisività rispetto all'esito della lite.
  • Il giudicato interno si forma solo su un capo autonomo della sentenza, cioè su una statuizione dotata di autonoma individualità decisoria; non si estende a enunciazioni incidentali o a questioni pregiudiziali affrontate solo come antecedenti logici della decisione principale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

Testo integrale

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