Cassazione Civile, Ordinanza n. 30201/2021 del 27/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia riguarda alcune cartelle di pagamento relative a iscrizione a ruolo per IRPEF, IVA, ILOR, interessi e sanzioni, riferite agli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992. Il contribuente, poi fallito, aveva impugnato le cartelle davanti al giudice tributario ottenendone l’annullamento in primo grado; l’Ufficio aveva appellato, ma la CTR aveva rigettato l’appello ritenendo l’Amministrazione decaduta dal potere di riscossione. In Cassazione l’Agenzia deduceva, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 138 L. 388/2000, dell’art. 9, comma 17, L. 289/2002 e dell’art. 25-bis e comma 5-ter D.L. 105/2005, sostenendo in sostanza che tali norme avessero inciso sui termini e sulla possibilità di riscuotere i tributi connessi al sisma del 1990.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che l’art. 138, comma 3, L. 388/2000 prevede un termine di decadenza riferito alla data di esecutività del ruolo e non alla notifica della cartella, e che la disciplina agevolativa/rateale prevista per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 non può essere interpretata nel senso di far rivivere obbligazioni tributarie già decadute alla data rilevante. Ha inoltre richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui tale norma non proroga il termine per l’emissione dell’atto impositivo o, comunque, non sana la decadenza già maturata. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese perché l’intimato non si è costituito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 138 L. 23 dicembre 2000, n. 388
prevede un termine di decadenza per l’azione di riscossione delle somme insolute; il termine è collegato alla data di esecutività del ruolo e non alla notifica della cartella, e non comporta proroga dell’atto impositivo.
richiamato dall’Agenzia nel motivo, ma la Corte non attribuisce a tale disposizione un effetto idoneo a far rivivere crediti già decaduti.
art. 25-bis D.L. 105/2005
richiamato nel motivo di ricorso; la Corte valorizza l’orientamento secondo cui l’applicazione retroattiva della disciplina non può superare la decadenza già maturata.
richiamato come norma applicata retroattivamente dal giudice di merito; la Corte osserva che tale applicazione non è stata specificamente censurata ed è conforme alla giurisprudenza citata.
Massime di principio
- Le disposizioni agevolative in materia di riscossione tributaria non possono essere interpretate in modo da far rivivere pretese fiscali già estinte per decadenza alla data rilevante.
- Quando una norma prevede un termine di decadenza collegato all’esecutività del ruolo, tale termine non va confuso con il momento della notificazione della cartella di pagamento.
- La disciplina speciale dettata per contribuenti colpiti da eventi calamitosi può incidere sulle modalità e sui tempi di pagamento, ma non proroga automaticamente i termini di emissione dell’atto impositivo né sana una decadenza già maturata.
- In sede di legittimità, la censura deve investire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; in mancanza, la decisione di merito che abbia ritenuto maturata la decadenza resta ferma.
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