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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36913/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa agli arresti domiciliari subiti dal 01/12/2016 al 28/06/2019 in relazione a un capo di imputazione per il delitto di cui all'art.416-bis c.p.; la ricorrente era stata assolta con sentenza irrevocabile del 31/10/2023. La Corte d'appello di Catania ha rigettato la domanda ritenendo sussistente una condotta gravemente colposa della ricorrente (trasmissione all'esterno di messaggi redatti dai figli detenuti e frequentazioni ambigue con soggetti del contesto mafioso) idonea a concorrere causalmente alla misura cautelare. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi (violazione/erronea applicazione art.314 c.p.p., mancata considerazione della posizione materna e dei doveri genitoriali, errata valutazione del nesso causale e della sinergia delle condotte, contraddittorietà rispetto all'assoluzione), chiedendo l'annullamento dell'ordinanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità estrinseca e ha confermato che la Corte territoriale aveva svolto adeguato esame ex ante della condotta della ricorrente. La Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d'appello secondo cui la piena disponibilità a trasmettere messaggi per conto dei figli e le frequentazioni con soggetti coinvolti in attività illecite potevano costituire comportamento connotato da colpa grave e concausalmente idoneo a ingenerare l'apparenza della sussistenza dell'associazione mafiosa, giustificando l'ostatività al riconoscimento della riparazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; non sono state disposte ulteriori regolazioni di spese con il Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art.314 cod. proc. pen.

    Regola il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e la causa ostativa rappresentata dal comportamento del richiedente che abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave; il giudice della riparazione valuta ex ante la rilevanza causale e deve motivare specificamente.

  • art.416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso, oggetto dell'imputazione; nella sentenza di merito l'accertamento che la trasmissione di messaggi non integrava un contributo rilevante all'associazione non impedisce che la stessa condotta, valutata nel suo contesto e nella sua efficacia apparente, possa costituire causa ostativa ai fini della riparazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n.186

    Richiamata in relazione al criterio per l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso sia inammissibile; la Corte di cassazione ha valutato che non sussistono elementi per escludere la condanna alla somma determinata.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione valuta ex ante e in autonomia rispetto al giudizio di merito se la condotta del richiedente abbia concorso, con dolo o colpa grave, a determinare l'adozione della misura cautelare; non è necessario che la condotta integri reato, ma che abbia creato l'apparenza della sua configurabilità.
  • La colpa grave ostativa si configura per comportamenti caratterizzati da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme, o per atti extra-processuali/processuali (es. autoincolpazione) che abbiano inciso sulla decisione cautelare.
  • La frequentazione ambigua o la disponibilità nei confronti di soggetti coinvolti in attività illecite, anche se legati da rapporti familiari, può costituire indizio di complicità e, se concausalmente collegata alla misura, integra la causa ostativa; il vincolo di parentela non esclude automaticamente la valutazione di colpa grave.
  • La trasmissione di messaggi o l'agevolazione di contatti tra detenuti e l'esterno può non essere sufficiente per una condanna penale, ma può comunque essere valutata come elemento idoneo a creare l'apparenza della pericolosità e dunque ostativo alla riparazione.
  • In cassazione è richiesto che i motivi siano specifici e confrontino puntualmente la motivazione impugnata; la mancanza di specificità estrinseca rende il ricorso inammissibile.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese e, secondo i criteri della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, a una somma in favore della Cassa delle ammende salvo rilevarsi assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

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