Cassazione Civile, Ordinanza n. 20854/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte convenuta)
La controversia
La controversia nasce da un'azione reale promossa da alcuni proprietari per far accertare l'usurpazione di una porzione di terreno, con richiesta di rimozione di una rete, restituzione di una striscia di fondo e risarcimento del danno. Nel corso del giudizio il convenuto, costituendosi tardivamente, ha proposto querela di falso contro l'avviso di ricevimento della notifica dell'atto di citazione, sostenendo che la firma apposta sulla ricevuta non fosse riferibile a lui né a un familiare, e chiedendo l'accertamento della falsità della notificazione. Il Tribunale ha accolto la querela di falso, dichiarando falsa la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento, cancellando il documento e condannando gli attori alle spese del relativo subprocedimento. In appello gli originari attori hanno impugnato solo il capo sulle spese, deducendo che la falsità non era dipesa da loro ma da un terzo (il portalettere), che mancava un nesso causale tra loro e la formazione del documento, e che sussistevano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese ex art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato dalla Corte costituzionale n. 77/2018. Hanno anche contestato il quantum della liquidazione, assumendo che il valore della controversia non fosse indeterminabile ma dovesse essere parametrato all'importo complessivo delle spese del giudizio incidentale. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione ritenendo che il procedimento di falso, pur originato in altro giudizio, abbia autonoma trattazione e sia soggetto al principio di soccombenza; ha inoltre escluso la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni e ha liquidato le spese nel minimo tabellare. In cassazione i ricorrenti hanno reiterato i due motivi: da un lato, la mancata compensazione delle spese; dall'altro, l'erroneità della liquidazione per il valore della causa e la conseguente sproporzione della parcella applicata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito circa l'assenza di gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese, osservando inoltre che gli odierni ricorrenti avevano comunque dichiarato di volersi avvalere del documento poi ritenuto falso. Sul secondo ha dichiarato la censura inammissibile per carenza di specificità e di concreto interesse, rilevando che i ricorrenti non avevano indicato in quale misura la liquidazione si fosse collocata fuori dai limiti tariffari dello scaglione invocato; ha aggiunto che, comunque, la somma liquidata rientrava nei valori minimo e massimo dello scaglione applicabile. È stata quindi confermata la condanna alle spese di lite del giudizio di legittimità, con ulteriore condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
regola generale della soccombenza applicata al procedimento incidentale di querela di falso, che giustifica la condanna alle spese della parte risultata soccombente
la compensazione delle spese resta rimessa alla valutazione del giudice di merito; nel caso concreto la Corte ha escluso la presenza di gravi ed eccezionali ragioni
poiché la decisione è stata definita in conformità alla proposta accelerata, si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dal terzo e quarto comma dell'art. 96 c.p.c.
in caso di rigetto del ricorso deciso in modo conforme alla proposta ex art. 380-bis, è stata disposta la condanna equitativa in favore della controparte e una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione
per la liquidazione delle spese non esiste un vincolo ai valori medi: il giudice può liquidare entro il minimo e il massimo della tariffa, con motivazione se deroga ai parametri
Massime di principio
- Nel procedimento di querela di falso introdotto incidentalmente in altro giudizio, la condanna alle spese segue il principio di soccombenza, perché il subprocedimento ha autonoma trattazione e autonoma decisione impugnabile.
- Ai fini della compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c., il giudice di merito compie una valutazione discrezionale delle gravi ed eccezionali ragioni, non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.
- La parte che impugna la liquidazione delle spese deve dedurre in modo specifico quale parametro tariffario sia stato violato e in quale misura; in mancanza di tale specificità la censura è inammissibile per difetto di interesse concreto.
- In tema di liquidazione dei compensi professionali dopo il D.M. n. 55/2014, il giudice non è tenuto a collocarsi sui valori medi, ma può determinare il compenso entro il minimo e il massimo dello scaglione applicabile.
- La verifica della soccombenza reciproca e la ripartizione o compensazione delle spese restano valutazioni riservate al merito, non essendo richiesta una corrispondenza matematica tra esito della lite e misura delle spese poste a carico della parte soccombente.
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