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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43623/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava il decreto del 01/03/2024 del Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila che aveva rigettato il reclamo del detenuto avverso il diniego dell'Amministrazione penitenziaria di consentire l'acquisto/utilizzo di una borsa frigo rigida o l'uso del frigorifero della sezione per la conservazione degli alimenti. Il ricorrente denunciava violazioni procedurali e sostanziali (art. 35-bis, art. 69 L. 354/75 e art. 666 c.p.p.), lamentando l'omessa fissazione dell'udienza e l'omessa attivazione della procedura di controllo giurisdizionale prevista dalle norme citate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la scelta dell'Amministrazione penitenziaria di vietare l'uso del frigorifero di sezione e delle borse frigo rigide per ragioni di ordine e sicurezza, richiamando precedente giurisprudenza che consente l'utilizzo di borse frigo morbide con tavolette refrigeranti come modalità idonea a garantire la corretta conservazione degli alimenti e il diritto a una sana alimentazione. Il Magistrato di Sorveglianza ha correttamente qualificato il reclamo ex art. 35 L. 354/75 e deciso de plano; il ricorrente non ha dimostrato una lesione effettiva del diritto sostanziale. Il ricorso è stato inoltre ritenuto aspecifico e in parte peregrino (confusione tra conservazione e cottura). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 35 L. 354/75

    Il reclamo è stato qualificato ex art. 35 e deciso de plano: la norma è stata interpretata come idonea a permettere al Magistrato di Sorveglianza di respingere senza ulteriore istruttoria reclami manifestamente infondati riguardanti modalità organizzative che non ledono il diritto sostanziale del detenuto.

  • art. 35-bis L. 354/75

    Richiamata dal ricorrente per aspetti procedurali; dalla sentenza non emerge che la Corte abbia riconosciuto una violazione di questa norma, ritenendo invece che non si sia verificata l'omissione di una forma di controllo giurisdizionale sostanziale.

  • art. 69 L. 354/75

    Invocata dal ricorrente nell'ambito delle garanzie procedurali; la Corte non ha ravvisato che il diniego amministrativo abbia comportato la violazione delle tutele previste dalla norma.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla procedura di impugnazione; la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile e non ha riconosciuto l'omessa attivazione di controlli procedurali previsti dalla norma.

  • art. 41-bis ord. pen.

    La giurisprudenza citata interpreta il regime differenziato (41-bis) come compatibile con il diniego dell'uso del frigorifero di sezione e delle borse rigide quando motivato da esigenze di sicurezza e ordine; ciò non compromette il diritto alla corretta conservazione degli alimenti ove siano ammesse soluzioni alternative (borse morbide con tavolette refrigeranti).

Massime di principio

  • L'Amministrazione penitenziaria può limitare l'accesso a frigoriferi comuni o vietare borse frigo rigide per ragioni di ordine e sicurezza purché siano garantite modalità alternative adeguate di conservazione degli alimenti.
  • La possibilità di utilizzare borse frigo morbide con tavolette refrigeranti è ritenuta idonea a preservare la catena del freddo e il diritto alla sana alimentazione del detenuto, salvo prova contraria di effettiva lesione del diritto.
  • Il Magistrato di Sorveglianza può decidere de plano reclami manifestamente infondati ex art. 35 L. 354/75; il ricorrente deve mostrare fatti concreti che dimostrino la lesione del diritto sostanziale, non limitarsi a contestare le modalità organizzative.
  • Le impugnazioni che vertono su aspetti procedurali (es. mancata udienza) devono indicare e provare il concreto obbligo procedurale violato; l'assenza di tale dimostrazione comporta spesso l'inammissibilità del ricorso.
  • Chi propone ricorso deve centrare l'oggetto della controversia: confondere questioni diverse (es. cottura versus conservazione) o presentare argomentazioni generiche rischia di rendere il ricorso infondato.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o aspecifico il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni (es. versamento alla cassa delle ammende).

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