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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46490/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Marsala che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato previsto dall'art. 4, comma 2, legge 13 aprile 1975, n. 110, condannandolo a euro 1.200 di ammenda. Il ricorrente ha dedotto, tramite due motivi: 1) mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto) richiesta dal difensore in primo grado; 2) violazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha rilevato un vizio di motivazione perché il Tribunale non ha dato alcuna risposta, neppure implicita, alla istanza di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., limitandosi a generici richiami alle modalità del fatto e ai precedenti penali che non documentano lo scrutinio dei presupposti richiesti dalla norma. Per questo il giudizio è stato annullato limitatamente al punto relativo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis e rinviato per nuovo esame al Tribunale di Marsala in diversa composizione. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito l'esame del secondo motivo.

Norme richiamate

  • legge 13 aprile 1975, n. 110, art. 4, secondo comma

    Norma che disciplina il reato per il quale l'imputato è stato condannato; la Corte conferma che la condanna in primo grado era basata su tale disposizione, con applicazione della pena di ammenda per lieve entità del fatto

  • art. 131-bis cod. pen.

    Si tratta della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che, se il soggetto difensore chiede l'applicazione della causa, il giudice di merito è tenuto a valutare espressamente e motivare la decisione circa i presupposti soggettivi e oggettivi dell'art. 131-bis. L'omessa o generica motivazione su tale punto determina vizio che giustifica l'annullamento e il rinvio.

Massime di principio

  • Se l'imputato chiede l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il giudice di merito deve esaminare esplicitamente i presupposti della causa di non punibilità e motivare il rigetto o l'accoglimento; mancanza di motivazione specifica è motivo di annullamento in Cassazione.
  • La Corte di Cassazione può annullare la sentenza limitatamente al punto carente di motivazione e rinviare il giudizio al giudice di merito in diversa composizione per nuovo esame.
  • Se la Corte accoglie il primo motivo di ricorso su questioni preliminari o di ammissibilità della punibilità, gli ulteriori motivi che riguardano la commisurazione della pena o le attenuanti possono essere assorbiti e non esaminati.
  • La motivazione del giudice di merito deve contenere valutazioni concrete e riferimenti agli elementi di fatto e di diritto che spiegano perché i presupposti normativi (es. particolare tenuità) sussistono o meno; riferimenti generici a modalità del fatto o precedenti non sono sufficienti.
  • In fase di rinnovazione del giudizio sul punto, il Tribunale deve valutare sia gli elementi oggettivi della condotta sia gli elementi soggettivi e le conseguenze sociali richieste dall'art. 131-bis, documentando le ragioni della decisione.

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