Cassazione Penale, Sentenza n. 19670/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rinversi ha impugnato la sentenza di appello (conferma condanna per truffa aggravata) denunciando: vizio di motivazione sull'individuazione del dies a quo del termine previsto dall'art. 124 c.p.p., deducendo che la truffa non sarebbe proseguita fino ad aprile 2018; violazione dell'art. 124 c.p.p. per presunta improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela per le truffe non aggravate (art. 61 n.7 c.p.); vizio di motivazione sull'esistenza dell'aggravante del danno di rilevante entità riferita all'episodio del 4 gennaio 2018 (pagamento in contanti), posto che la certezza probatoria sarebbe stata solo connessa alla consegna di assegni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata specificità ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., e comunque manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato ricostruendo la continuazione dei rapporti fino ad aprile 2018, rilevante ai fini della consapevolezza dei raggiri, e abbia congruamente indicato l'episodio del 4 gennaio 2018 (somma di €15.000) come sintomo della progressione criminosa e del grave pregiudizio alla vittima. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Disciplina del termine per la querela/della flagranza e della decorrenza: la Corte ha ritenuto che il dies a quo debba essere valutato sulla base della ricostruzione fattuale della condotta e della sua protrazione, non solo sulla data formale della querela.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Richiede la specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la mancata specificità è causa di inammissibilità del ricorso.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti formali e di rilevanza dei motivi di impugnazione: la Corte ha richiamato tale norma per dichiarare inammissibile il ricorso per insufficiente specificità.
Aggravante relativa al danno di rilevante entità: la Corte d'appello ha ritenuto congruamente che la dazione di €15.000 in un contesto di condizioni patrimoniali disperate della vittima costituisse elemento sintomatico dell'aggravante.
artt. 610 co. 5 e 611 co. 1-bis e ss. c.p.p.
Regole sulla trattazione in camera di consiglio; la decisione è stata adottata senza presenza delle parti perché non era stata richiesta la trattazione orale nei termini previsti.
Massime di principio
- Per la cassazione è essenziale indicare con specificità i punti della motivazione che si contestano: ricorsi vaghi o generici saranno probabilmente dichiarati inammissibili ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
- Quando si discute del dies a quo per termini di procedibilità (art. 124 c.p.p.), il giudice valuta la ricostruzione fattuale complessiva e la durata/protrazione della condotta: non basta affermare la conclusione anticipata degli atti se dagli atti emerge una continuazione dei rapporti o della condotta.
- La tardività della querela può essere inefficace se la condotta criminosa è stata protratta o se ulteriori atti successivi rivelano la consapevolezza del raggiro; occorre quindi provare concretamente la cessazione della condotta anteriore al termine rilevante.
- L'aggravante per danno di rilevante entità può essere desunta anche da singoli episodi significativi (es. pagamento consistente) se valutati nel contesto patrimoniale della vittima e nella progressione del reato.
- L'assenza di richiesta di trattazione orale nei termini consente alla Corte di decidere in camera di consiglio senza le parti; chi impugna deve rispettare termini e formalità processuali per non subire decadenze procedurali.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende; è quindi necessario valutare il rischio economico prima di proporre ricorso non ben fondato.
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