Cassazione Penale, Ordinanza n. 07682/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha ritenuto che il termine per impugnare fosse decorso il 6 novembre 2025 e che la proposizione del ricorso il 21 novembre 2025 fosse quindi oltre termine. In conseguenza, il procedimento è stato definito senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna emessa in primo grado nei confronti dell'imputato per un tentativo di estorsione, in concorso e con continuazione, ai sensi degli artt. 81, 56 e 629 c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione, in particolare la pretesa illogicità della valutazione della prova dichiarativa e il diniego dell'attenuante del fatto di speciale tenuità patrimoniale di cui all'art. 62, n. 4, c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione: la sentenza di appello, pur depositata nei termini, ha fatto decorrere il termine di 45 giorni per ricorrere, scaduto il 6 novembre 2025, mentre il ricorso è stato presentato il 21 novembre 2025. È stato inoltre chiarito che nel rito cartolare in appello non si applica l'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.; inoltre, la precedente dichiarazione di assenza non consentiva di ritenere mantenuto tale status, poiché l'imputato era stato rappresentato da procuratore speciale nel giudizio di primo grado a seguito di richiesta di rito alternativo, con conseguente sua considerazione come presente.
Norme richiamate
richiamato come base del vincolo della continuazione nel capo di imputazione confermato in appello
richiamato come norma sul tentativo nel reato contestato
norma incriminatrice del delitto contestato e confermato nei gradi di merito
attenuante invocata dal ricorrente e negata nei giudizi di merito; il ricorso censurava il diniego per illogicità della motivazione
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
base della declaratoria di inammissibilità per tardiva proposizione del ricorso
art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
norma applicata per individuare il termine di 45 giorni per impugnare decorrente dal deposito della sentenza
ritenuto non applicabile nel rito cartolare in appello
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
richiamato per escludere che lo status originario di assenza si conservasse nel caso concreto
consente la definizione del procedimento senza formalità di procedura nel caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- Nel rito cartolare in appello non opera la proroga del termine per impugnare prevista dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.; il termine decorre secondo le regole ordinarie dal deposito della sentenza.
- La tardività del ricorso per cassazione determina inammissibilità rilevabile dalla Corte, indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dedotti.
- La precedente dichiarazione di assenza non è necessariamente mantenuta quando, nel giudizio di primo grado celebrato dopo la riforma del d.lgs. n. 150 del 2022, l'imputato risulti presente perché rappresentato da procuratore speciale nell'ambito di una scelta processuale consapevole e abdicativa alla partecipazione personale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il procedimento può essere definito senza formalità e il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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