Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07682/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha ritenuto che il termine per impugnare fosse decorso il 6 novembre 2025 e che la proposizione del ricorso il 21 novembre 2025 fosse quindi oltre termine. In conseguenza, il procedimento è stato definito senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna emessa in primo grado nei confronti dell'imputato per un tentativo di estorsione, in concorso e con continuazione, ai sensi degli artt. 81, 56 e 629 c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione, in particolare la pretesa illogicità della valutazione della prova dichiarativa e il diniego dell'attenuante del fatto di speciale tenuità patrimoniale di cui all'art. 62, n. 4, c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione: la sentenza di appello, pur depositata nei termini, ha fatto decorrere il termine di 45 giorni per ricorrere, scaduto il 6 novembre 2025, mentre il ricorso è stato presentato il 21 novembre 2025. È stato inoltre chiarito che nel rito cartolare in appello non si applica l'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.; inoltre, la precedente dichiarazione di assenza non consentiva di ritenere mantenuto tale status, poiché l'imputato era stato rappresentato da procuratore speciale nel giudizio di primo grado a seguito di richiesta di rito alternativo, con conseguente sua considerazione come presente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel rito cartolare in appello non opera la proroga del termine per impugnare prevista dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.; il termine decorre secondo le regole ordinarie dal deposito della sentenza.
  • La tardività del ricorso per cassazione determina inammissibilità rilevabile dalla Corte, indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dedotti.
  • La precedente dichiarazione di assenza non è necessariamente mantenuta quando, nel giudizio di primo grado celebrato dopo la riforma del d.lgs. n. 150 del 2022, l'imputato risulti presente perché rappresentato da procuratore speciale nell'ambito di una scelta processuale consapevole e abdicativa alla partecipazione personale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il procedimento può essere definito senza formalità e il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.