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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29569/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la remissione del debito di Euro 141.143,46 relativo a spese processuali derivanti da condanna. Il provvedimento impugnato aveva respinto l'istanza rilevando l'assenza del requisito della "condotta costantemente regolare" a causa di tre sanzioni disciplinari patite in carcere e della partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Con unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il requisito della buona condotta andava valutato esclusivamente con riferimento al comportamento tenuto durante la detenzione (escludendo quindi valutazioni basate su successivi provvedimenti in libertà o su condanne intervenute dopo), e che le infrazioni disciplinari dovevano essere valutate nel loro complesso e bilanciate con la regolarità attestata per il periodo carcerario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la regolarità della condotta deve essere valutata con riferimento al periodo di espiazione della pena cui si riferisce la richiesta di remissione; ha precisato che detta valutazione riguarda esclusivamente la condotta tenuta in costanza di detenzione e che, in tale ambito, non possono essere esclusi dalla valutazione reati commessi durante la detenzione (quali la partecipazione ad associazione mafiosa) oltre agli illeciti disciplinari. Nel caso di specie, la partecipazione ad associazione a delinquere (con periodo di commissione sovrapponibile alla detenzione) unitamente alle infrazioni disciplinari hanno ritenuto legittima la negazione della remissione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 6 t.u.s.g.

    Richiamato dal ricorrente come norma che disciplina il requisito della "buona condotta" per la remissione del debito; la Corte tuttavia conferma che la valutazione della condotta si effettua con riferimento al periodo di espiazione della pena.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso è considerato una fonte di grave pericolosità che, se commesso anche in costanza di detenzione, esclude il requisito della condotta regolare ai fini della remissione del debito.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in ordine ai limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso; qui usata per delimitare l'esposizione del motivo di impugnazione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • La "condotta costantemente regolare" per la remissione di debiti processuali va valutata in relazione al periodo di espiazione della pena per la quale si chiede la remissione; non si valutano i comportamenti tenuti in successivo periodo di libertà se l'interessato ha scontato detenzione.
  • Nella valutazione della condotta detentiva si considerano non solo le infrazioni disciplinari, ma anche eventuali reati commessi durante la detenzione: la commissione di reati (soprattutto di particolare gravità come l'art. 416-bis) è incompatibile con la regolarità della condotta.
  • Le sanzioni disciplinari vanno valutate nel contesto complessivo del comportamento durante la detenzione; più violazioni disciplinari rilevanti possono giustificare il diniego della remissione anche se in altri momenti vi siano attestazioni di buona condotta.
  • Se la partecipazione a reati posteriore alla detenzione non riguarda fatti avvenuti durante la detenzione, in linea di principio questi non dovrebbero influire sulla valutazione della condotta detentiva; ma se la commissione del reato è sovrapponibile al periodo di detenzione può essere valutata negativamente.
  • Il richiedente ha l'onere di dimostrare la regolarità della condotta nel periodo detentivo pertinente; la giurisprudenza di legittimità autorizza il giudice a respingere la remissione quando emergono elementi di pericolosità o reiterazione di comportamenti illeciti durante la detenzione.

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