Cassazione Penale, Sentenza n. 6394/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino (23/09/2021) che lo aveva ritenuto responsabile del reato indicato in sentenza per avere utilizzato la tessera bancomat collegata al conto cointestato ai coniugi Bonifacio e Fiornovelli. L'accusa ricostruiva che Bucco, intervenuto come componente dell'equipaggio dell'ambulanza presso l'abitazione dei coniugi, si sarebbe impossessato della tessera bancomat trovata nel portafogli del marito quando la moglie aveva chiesto di prendere la tessera sanitaria; con quella tessera era stato poi effettuato un prelievo presso lo sportello bancomat dell'ospedale dove era stato trasportato Bonifacio. In cassazione la difesa ha censurato la valutazione probatoria, sostenendo che la testimonianza di un collega (Serale) smentiva la ricostruzione secondo cui Bucco avrebbe sottratto il bancomat in abitazione e che era più plausibile che un terzo soggetto avesse rinvenuto la tessera nella tasca del giaccone di Bonifacio e l'avesse utilizzata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure proposte fossero dirette a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio (valutazione riservata al merito) e non avessero evidenziato vizi di motivazione tali da consentire il sindacato di legittimità. La Corte ha richiamato i riscontri ritenuti congrui dalla Corte d'appello (in particolare la coerenza della deposizione della sig.ra Fiornovelli e il contesto temporale che restringeva ai due componenti dell'equipaggio i possibili autori del prelievo). In conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 55 comma 9 d.lgs. n.231/2007
Norma richiamata nella sentenza per identificare il tipo di illecito contestato (uso della tessera/bancaria connesso al conto cointestato). Dalla sentenza emerge che il fatto è stato ricondotto a quella fattispecie in base all'utilizzo della tessera rinvenuta e al prelievo effettuato.
Norma procedurale che consente alla Corte, con provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, di condannare la parte privata al pagamento delle spese del procedimento e, se ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, all'applicazione di una somma a favore della Cassa delle ammende (utilizzata qui per fissare in euro 3.000,00 la sanzione).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015; Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012)
Principio richiamato dalla Corte: in sede di legittimità non è consentita la rinnovazione della valutazione del materiale probatorio operata dai giudici di merito; il sindacato della Cassazione è ammesso solo se emergono vizi del percorso motivazionale o illogicità tali da incidere sulla capacità dimostrativa degli elementi probatori.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa una semplice richiesta di rivalutazione del fatto o della credibilità dei testimoni: il ricorso deve individuare vizi di diritto o profili di illogicità/contraddittorietà nella motivazione che incidono sulla capacità dimostrativa degli elementi probatori.
- Quando la condanna si fonda su una ricostruzione basata sull'esclusione di altre ipotesi (es. per vincoli di tempo e spazio), il giudice di merito può ritenere logicamente sufficiente tale esclusione: il ricorrente deve dimostrare che la conclusione è manifestamente illogica o priva di riscontri probatori.
- Le testimonianze contrastanti richiedono al giudice del merito di indicare le ragioni della scelta tra versioni diverse; se la motivazione appare esaustiva e coerente, difficilmente potrà essere annullata in Cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso per motivi sostanzialmente infondati o temerari, il ricorrente può essere condannato oltre che alle spese anche al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende: valutare il rischio processuale prima di proporre impugnazioni che si basino solo su una diversa lettura dei fatti.
- Strategia difensiva consigliata in casi simili: concentrare i motivi di cassazione su profili di diritto (vizi procedurali, errori di interpretazione normativa, carenze logiche nella motivazione) piuttosto che su proposte alternative di valutazione probatoria non corroborate da elementi nuovi.
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