Cassazione Penale, Sentenza n. 38940/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Barbato era stato sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti (hashish: 11 stecche per complessivi gr. 33,64; cocaina: 6 confezioni per complessivi gr. 0,99). Ha impugnato l'ordinanza di riesame del Tribunale chiedendone l'annullamento per errata applicazione della normativa penale e per motivazione mancante/apparente, chiedendo la riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (fatto di lieve entità). La difesa ha sottolineato la esiguità dei quantitativi, l'assenza di strumenti per il confezionamento, di denaro provento dell'attività e la propria partecipazione minima ai fatti, richiamando orientamenti di legittimità che fissano criteri ponderali indicativi per la configurazione del fatto di lieve entità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la richiesta di riqualificazione fosse priva di interesse concreto perché la qualificazione meno grave (art. 73, comma 5) non avrebbe impedito l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari (quale misura già in corso) e quindi non produceva un effetto pratico tutelabile in sede di legittimità. Sui profili motivazionali relativi alla conferma della misura, la Corte ha valutato che il Tribunale aveva fornito adeguata motivazione riguardo a modalità, suddivisione in dosi e modus operandi, idonee a ritenere fondate le esigenze cautelari. Perciò il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il comma 5 configura il "fatto di lieve entità" quale ipotesi autonoma; tuttavia la Corte ha osservato che la riqualificazione nella ipotesi meno grave non è di per sé sempre idonea a impedire l'applicazione di misure cautelari (quindi non sempre rilevante ai fini del sindacato cautelare)
Attribuisce al Tribunale la cognizione in sede di riesame delle misure cautelari; la pronuncia impugnata era resa ai sensi di tale norma
La Corte ricorda che l'interesse alla impugnazione per cassazione della qualificazione dipende dal fatto che la diversa qualificazione possa effettivamente incidere sulla possibilità di disporre la custodia in carcere; se la nuova qualificazione non elimina la possibilità del carcere, manca interesse concreto
Consente la condanna del ricorrente al pagamento a favore della Cassa delle ammende per il ricorso dichiarato inammissibile
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. Un., pronuncia Murolo e sent. n. 284149/22)
Sez. Un. e Cass. n. 284149/22 (richiamate nel ricorso)
La difesa ha richiamato criteri ponderali e orientamenti recenti che indicano soglie e criteri restrittivi per l'applicazione del comma 5; la Corte di legittimità tuttavia ha ritenuto che, anche alla luce di tali orientamenti, la semplice invocazione dei soli parametri quantitativi non fosse di per sé idonea a dimostrare l'interesse alla riqualificazione in sede cautelare né a sovvertire la valutazione motivata del giudice del riesame
Cass. Sez. 6, sent. n. 16202/2021 e n. 41003/2015 (richiamate)
sentenze richiamate nella motivazione
Fissano principi sulla limitazione dell'effetto della riqualificazione nel processo incidentale de libertate e sul requisito dell'interesse concreto dell'indagato a chiedere la diversa qualificazione
Massime di principio
- La richiesta di riqualificazione del reato in sede cautelare è rilevante in Cassazione solo se la diversa qualificazione può concretamente impedire l'emissione o la mantenimento della custodia in carcere: senza questo effetto pratico l'interesse è carente e il ricorso è inammissibile.
- I criteri quantitativi (peso delle droghe) sono importanti ma non determinanti da soli: la qualificazione tra spaccio professionale e fatto di lieve entità richiede valutazione complessiva di modalità, ruolo del soggetto, strumenti, somme di denaro e contesto.
- Il giudice del riesame ha ampia discrezionalità nel valutare esigenze cautelari; in Cassazione il sindacato è limitato alla verifica della congruità e adeguatezza della motivazione e della presenza di gravi vizi di diritto.
- Per contestare efficacemente una misura cautelare è necessario proporre deduzioni specifiche e prove concrete (es. assenza di strumenti di confezionamento, ruolo marginale documentato, elementi che escludano professionalità o radicamento), non sole censure generiche o richiami a soglie ponderali.
- La giurisprudenza recente sui parametri ponderali può agevolare la difesa, ma occorre dimostrare in concreto che i criteri numerici e gli altri elementi obiettivi sono tali da escludere la sussistenza delle esigenze cautelari.
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