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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03193/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro (03/06/2025) che aveva confermato la condanna del Tribunale di Crotone (24/04/2023) per il delitto di ricettazione. Il ricorrente ha articolato sei motivi: (1) violazione di legge e mera apparenza della motivazione per omessa valutazione delle censure in appello; (2) travisamento della prova e omessa valutazione di documenti che proverebbero la liceità dell'acquisto e l'assenza del dolo, con richiesta di riqualificazione in incauto acquisto; (3) mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità del fatto; (4) irregolarità nella dichiarata inammissibilità della richiesta di disapplicazione della recidiva formulata con motivi nuovi; (5) mancato prevalere delle attenuanti generiche sulla recidiva (con questione costituzionalità dell'art. 69, comma 4 cod. pen.); (6) manifesta illogicità nel diniego di pena sostitutiva nonostante precedente ordinanza favorevole del Tribunale di Sorveglianza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso nel complesso infondato e lo ha rigettato. Sul merito: ha ritenuto che la Corte d'appello avesse effettivamente valutato le produzioni documentali difensive e che tali documenti non escludessero il dolo, rilevando tra l'altro l'assenza del libretto di circolazione e la presenza di documentazione volta ad apparire lecita la transazione. Perciò non è stata ammessa la riqualificazione in incauto acquisto. Le censure relative all'attenuante della particolare tenuità, alla disapplicazione della recidiva e al bilanciamento delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva sono state dichiarate inammissibili in Cassazione perché prospettate per la prima volta in questa sede o come motivi nuovi non dedotti in appello; inoltre la Corte ha confermato l'interpretazione secondo cui l'art. 69, comma 4 cod. pen. preclude la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata. Quanto al diniego della pena sostitutiva, la Corte ha ritenuto motivata la valutazione prognostica negativa basata sui precedenti dell'imputato e su una successiva condanna intervenuta dopo l'ammissione alla misura alternativa. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i limiti di ammissibilità previsti, escludendo le censure non dedotte nei gradi precedenti o proposte per la prima volta in Cassazione

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che punisce la ricettazione; la Corte ha ritenuto che fosse correttamente applicata perché dagli elementi (assenza del libretto, documentazione artatamente predisposta) emergeva il dolo o il dolo eventuale dell'imputato

  • art. 712 cod. pen.

    Contravvenzione di incauto acquisto: la Corte ha confermato che la distinzione tra ricettazione e incauto acquisto è fondata sull'elemento psicologico e che qui mancavano i presupposti per la riqualificazione in contravvenzione

  • art. 69, comma 4 cod. pen.

    Dispositivo che vieta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata; la Corte ha ritenuto applicabile la norma e ha escluso erroneità costituzionale nel caso concreto

  • art. 99, comma 4 cod. pen.

    Disciplina la recidiva reiterata: la sua valutazione è autonoma e non può essere disattesa in Cassazione se la relativa censura non è stata dedotta in appello

  • art. 648, comma quarto cod. pen.

    Riferimento all'attenuante per tenuità in materia di ricettazione: la Corte ha osservato che la sua applicazione non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione e, nel merito, la Corte d'appello ne aveva escluso la sussistenza valutando il disvalore della condotta e i precedenti

  • art. 597, comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione a proposito del potere del giudice d'appello di applicare attenuanti d'ufficio solo in casi eccezionali e in relazione a quanto dedotto in appello

  • art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Norma sulla indicazione dei capi della decisione nell'atto di impugnazione: la Corte ha sottolineato che i motivi nuovi devono riguardare i punti già enunciati nell'atto di appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 585, comma 4 cod. proc. pen. e art. 6 CEDU

    Richiamati dalla difesa in rapporto al diritto al giusto processo e alle modalità di proposizione di motivi nuovi; la Corte ha ritenuto la censura infondata e le statuizioni di ammissibilità corrette

  • artt. 610 e 611 cod. proc. pen.

    Norme sul procedimento con contraddittorio scritto e sull'eventuale trattazione orale: indicate come richiamo procedurale nella celebrazione del procedimento di legittimità

Massime di principio

  • In materia di ricettazione la distinzione con l'incauto acquisto dipende dall'elemento psicologico: per ottenere la riqualificazione in colpa occorre dimostrare in modo solido l'assenza di consapevolezza o del dolo eventuale, con documentazione probante (es. libretto di circolazione, titoli di provenienza) esplicita e completa
  • Documenti prodotti in difesa devono essere chiari e completi; l'assenza di documenti chiave (es. libretto di circolazione) può essere interpretata come indice di consapevolezza della provenienza illecita
  • Circostanze attenuanti, e in particolare attenuanti speciali come la particolare tenuità, vanno dedotte e richieste già in appello se si vogliono rendere impugnabili in Cassazione; non è ammesso proporle per la prima volta in sede di legittimità salvo casi molto limitati
  • I motivi nuovi introdotti in secondo grado o in Cassazione sono, di regola, inammissibili se non attinenti ai punti già indicati nell'atto di impugnazione originario; la strategia difensiva deve pertanto prevedere anticipazioni complete dei profili che si intendono contestare
  • L'art. 69, comma 4 cod. pen. limita il potere di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata: in presenza di recidiva reiterata la possibilità che le attenuanti comuni prevalgano è sostanzialmente esclusa secondo giurisprudenza consolidata
  • La concessione o il diniego di pene sostitutive o misure alternative può essere motivatamente negata per ragioni prognostiche (prevedibile inefficacia rieducativa), soprattutto se sussistono precedenti significativi o condanne sopravvenute non considerate in precedenti provvedimenti favorevoli
  • Per massimizzare le possibilità di successo in Cassazione, occorre: (a) dedurre chiaramente nei motivi di appello tutte le eccezioni che si intendono portare poi in Cassazione; (b) documentare in modo completo la propria versione dei fatti; (c) sollecitare espressamente l'applicazione di attenuanti d'ufficio se si ritiene rilevante il loro riconoscimento

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