Cassazione Civile, Ordinanza n. 37263/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società di gestione)
La controversia
L’ente locale aveva notificato alla società di gestione del risparmio un avviso di accertamento ICI per l’anno 2008, relativo a immobili confluiti in fondi immobiliari pubblici. La società aveva impugnato l’atto sostenendo di non essere soggetto passivo del tributo e di poter beneficiare dell’esenzione prevista dalla disciplina speciale sulla privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. In appello il giudice tributario regionale aveva però ritenuto che l’art. 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001 si riferisse alle sole SCIP e non ai fondi immobiliari, escludendo quindi l’esenzione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, da un lato, la violazione delle norme che disciplinano la soggettività passiva ICI nelle operazioni di dismissione e, dall’altro, l’omesso esame di un fatto decisivo, cioè che nell’accertamento erano compresi immobili destinati a compiti istituzionali di amministrazioni statali e comunque non contestati come utilizzati in tali termini. Il Comune ha resistito eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari del Comune, ha ritenuto fondato il ricorso e ha affermato che, nella disciplina speciale delle privatizzazioni immobiliari, soggetti passivi ICI non sono la società veicolo o il fondo collegato, ma i soggetti cui gli immobili sono assegnati e che li gestiscono/ utilizzano. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ha interpretato l’art. 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001 come norma speciale che deroga ai criteri ordinari di imputazione del tributo e ha valorizzato la distinzione tra trasferimento della titolarità formale e gestione concreta dei cespiti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della società contribuente. Le spese sono state dichiarate integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 6, d.l. n. 351 del 2001
"Soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 3 per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3"
La norma introduce una disciplina speciale per le operazioni di privatizzazione immobiliare: ai fini ICI il soggetto passivo non è la società veicolo o il fondo in sé, ma il gestore/assegnatario degli immobili individuato secondo la disciplina del trasferimento e della gestione.
art. 3, comma 1, lett. d), d.l. n. 351 del 2001
La disposizione distingue nettamente il trasferimento dei beni dalla loro gestione, che deve essere regolata separatamente e serve a individuare i soggetti effettivamente rilevanti ai fini dell’imposta.
art. 4, comma 2, d.l. n. 351 del 2001
Richiamato nel ricorso come parte del quadro normativo sulle operazioni di dismissione e sull’assetto della gestione degli immobili trasferiti.
art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1992
Richiamato dal ricorrente come base dell’esenzione ICI per gli immobili destinati a compiti istituzionali pubblici.
art. 329, secondo comma, c.p.c.
L’acquiescenza parziale non si desume quando la parte impugna una statuizione che è sviluppo logico di quella non contestata; inoltre la questione giuridica sull’individuazione del soggetto passivo non è sottratta al controllo della Cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro del motivo di ricorso con cui si è denunciata la violazione delle norme sostanziali sulla soggettività passiva ICI.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato il parametro del motivo con cui si è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo relativo alla destinazione pubblica di alcuni immobili.
art. 53 Cost.
Richiamato per sottolineare che l’individuazione del soggetto passivo del tributo è funzionale al principio di capacità contributiva.
Evocato implicitamente nel contesto delle eccezioni processuali e dell’accertamento della ricorrenza dei presupposti del tributo.
Massime di principio
- Nelle operazioni di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, la disciplina speciale dell’ICI deroga ai criteri ordinari di individuazione del soggetto passivo: occorre guardare al soggetto cui è affidata la gestione concreta del bene, non alla mera titolarità formale o al veicolo societario che rappresenta il fondo.
- La frase normativa che limita il tributo "nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento" va letta in funzione della preesistente utilizzazione pubblicistica degli immobili: il presupposto impositivo resta ancorato all’effettivo uso/gestione dei cespiti dopo il trasferimento.
- La Cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto diversa da quella formalmente prospettata, purché la decisione si fondi sui fatti già allegati e senza introdurre nuovi temi di fatto o eccezioni in senso stretto.
- L’acquiescenza parziale presuppone una volontà inequivoca di limitare l’impugnazione a una parte autonoma della decisione; non ricorre quando la statuizione non impugnata è solo sviluppo logico di quella censurata.
- La qualificazione del soggetto passivo di un tributo non è coperta dal giudicato come mera argomentazione del giudice, perché l’attività interpretativa della norma impositiva rimane sindacabile nei successivi gradi di giudizio.
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