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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13479/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dato atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che l'Agenzia delle Entrate aveva spontaneamente corrisposto quanto domandato a titolo di rimborso, e ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché l'Agenzia è rimasta intimata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società, residente in Italia e titolare di titoli a reddito fisso emessi dallo Stato italiano ma acquistati all'estero e depositati presso un intermediario italiano, aveva chiesto il rimborso dell'imposta sostitutiva addebitata nel 2002 ai sensi del d.lgs. n. 239/1996, assumendo di essere soggetto "lordista". L'ufficio aveva formato silenzio-rifiuto; il ricorso introduttivo era stato accolto in primo grado e la decisione era stata poi oggetto di appello e di successiva revocazione. Avverso la sentenza resa in sede di revocazione la società ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 16, 31 e 37 del d.lgs. n. 546/1992, per omessa rilevazione della totale inesistenza della comunicazione dell'avviso di trattazione e della comunicazione del dispositivo alla parte privata. Successivamente, la ricorrente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo che l'Agenzia delle Entrate aveva spontaneamente provveduto al pagamento dell'importo richiesto a rimborso.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come parametro della censura di nullità del procedimento per asserita mancata comunicazione dell'avviso di trattazione e del dispositivo alla parte privata.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Indicata come norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per nullità della sentenza e del procedimento.

  • d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239

    Richiamato per individuare il presupposto dell'imposta sostitutiva applicata sui titoli a reddito fisso.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, sopravviene l'integrale soddisfazione della pretesa azionata, il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere assorbe l'esame dei motivi di ricorso, poiché viene meno l'interesse alla decisione sulla controversia originaria.
  • In presenza di giudizio estinto per sopravvenuto pagamento della somma controversa e di parte resistente rimasta intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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