Cassazione Civile, Ordinanza n. 13479/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dato atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che l'Agenzia delle Entrate aveva spontaneamente corrisposto quanto domandato a titolo di rimborso, e ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché l'Agenzia è rimasta intimata.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società, residente in Italia e titolare di titoli a reddito fisso emessi dallo Stato italiano ma acquistati all'estero e depositati presso un intermediario italiano, aveva chiesto il rimborso dell'imposta sostitutiva addebitata nel 2002 ai sensi del d.lgs. n. 239/1996, assumendo di essere soggetto "lordista". L'ufficio aveva formato silenzio-rifiuto; il ricorso introduttivo era stato accolto in primo grado e la decisione era stata poi oggetto di appello e di successiva revocazione. Avverso la sentenza resa in sede di revocazione la società ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 16, 31 e 37 del d.lgs. n. 546/1992, per omessa rilevazione della totale inesistenza della comunicazione dell'avviso di trattazione e della comunicazione del dispositivo alla parte privata. Successivamente, la ricorrente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo che l'Agenzia delle Entrate aveva spontaneamente provveduto al pagamento dell'importo richiesto a rimborso.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come parametro della censura di nullità del procedimento per asserita mancata comunicazione dell'avviso di trattazione e del dispositivo alla parte privata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Indicata come norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per nullità della sentenza e del procedimento.
Richiamato per individuare il presupposto dell'imposta sostitutiva applicata sui titoli a reddito fisso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, sopravviene l'integrale soddisfazione della pretesa azionata, il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere assorbe l'esame dei motivi di ricorso, poiché viene meno l'interesse alla decisione sulla controversia originaria.
- In presenza di giudizio estinto per sopravvenuto pagamento della somma controversa e di parte resistente rimasta intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13444/2023 del 17/05/2023
- ordinanza_civile · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13445/2023 del 17/05/2023
- ordinanza_civile · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13446/2023 del 17/05/2023
- ordinanza_civile · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13455/2023 del 17/05/2023
- ordinanza_civile · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13456/2023 del 17/05/2023
- ordinanza_civile · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13463/2023 del 17/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →