Cassazione Penale, Sentenza n. 13092/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gallozzi: censura per insufficienza della prova centrale relativa all'omicidio di Domenico Russo, in particolare la mancanza di un mandato omicidiario attribuito dal vertice associativo Raffaele Scala, e contestazione dell'eccessività della pena per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché richiesta di maggior favore per la collaborazione. Sabatino: deduce l'errata esclusione delle circostanze attenuanti generiche e il mancato pieno riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma 3 cod. pen. (ex art. 8 legge n. 203/1991), lamentando che il contributo informativo reso avrebbe giustificato una riduzione di pena più ampia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che le doglianze concernessero valutazioni di merito riservate ai giudici di merito e motivate adeguatamente dalla Corte territoriale; in particolare ha confermato la valutazione probatoria circa la responsabilità di Gallozzi per l'omicidio di Domenico Russo sulla base di autoaccuse e corroborazioni di altri collaboratori e testimoni, e ha ritenuto congrua la valutazione negativa sulle attenuanti generiche per entrambi gli imputati alla luce della gravità e delle modalità dei fatti. Quanto all'attenuante speciale invocata da Sabatino, la Corte ha ritenuto che la riduzione riconosciuta dalla Corte territoriale fosse proporzionata al contributo effettivamente valutato. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Le attenuanti generiche dipendono da una valutazione discrezionale del giudice sulla base di plurimi elementi (motivi del reato, circostanze che lo accompagnano, danno cagionato, condotta post delictum). Il loro riconoscimento può essere escluso se prevalgono la gravità delle modalità e l'intensità del dolo.
art. 416-bis.1, comma 3 cod. pen. (attenuante speciale, ex art. 8 L. 203/1991)
la difesa ha richiamato un presunto range operativo tra i dodici ed i venti anni
L'attenuante speciale richiede un contributo obiettivo e utile allo sviluppo delle indagini; è distinta dalle attenuanti generiche e va valutata autonomamente. Il suo riconoscimento e la misura della diminuzione dipendono dall'effettiva utilità del contributo fornito.
Norma che consente la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Precedente giurisprudenziale: Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019 (Furnari)
Richiamato per sottolineare la distinzione tra attenuanti generiche e attenuante speciale, e per il principio secondo cui l'attenuante speciale presuppone un valido contributo alle indagini.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sindaca valutazioni di fatto e di merito compiute dalla Corte territoriale se queste sono adeguatamente motivate; i ricorsi che si limitano a proporre rivalutazioni di fatto sono tipicamente inammissibili o infondati.
- La mancanza di una singola prova formale (ad es. un mandato esplicito) può essere compensata da una pluralità di elementi indiziari e dichiarazioni concordanti; per contestare la valutazione probatoria occorre indicare specifici errori di diritto o incoerenze motivazionali.
- Le attenuanti generiche e l'attenuante speciale di collaborazione/dissociazione sono istituti distinti: il riconoscimento della collaborazione quale attenuante speciale richiede la dimostrazione dell'effettiva utilità delle informazioni fornite, mentre le attenuanti generiche sono valutate secondo un più ampio spettro di elementi e possono essere escluse se prevalgono la gravità e le modalità del reato.
- Per ottenere un significativo riconoscimento della riduzione di pena per collaborazione occorre documentare in modo chiaro e concreto il contributo offerto (obiettiva utilità nelle indagini e nel perseguimento di ulteriori attività delittuose); mere affermazioni generiche di cambiamento di vita e resipiscenza, senza risultanze fattuali rilevanti, possono risultare recessive rispetto alla gravità del fatto.
- Nelle impugnazioni in Cassazione è strategico contestare inesattezze giuridiche o vizi logico-motivazionali specifici nella sentenza impugnata, non limitarsi a una rivalutazione generale dei fatti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13067/2024 del 29/03/2024
- Sentenza penale · 29 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13068/2024 del 29/03/2024
- Sentenza penale · 29 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13073/2024 del 29/03/2024
- Sentenza penale · 29 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13074/2024 del 29/03/2024
- Sentenza penale · 29 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13075/2024 del 29/03/2024
- Sentenza penale · 29 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13076/2024 del 29/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →