Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24345/2022 del 05/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un istruttore addetto alla Polizia Locale aveva agito in via monitoria per ottenere differenze retributive, sostenendo di avere diritto alla corresponsione di maggiorazioni di turno previste dal CCNL di comparto. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva accolto l'opposizione di Roma Capitale ritenendo che le somme già corrisposte a titolo di indennità per i disagi del lavoro ex art. 24 del CCNL assorbissero o rendessero incompatibili le ulteriori maggiorazioni richieste. In cassazione il lavoratore ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 437 e 414 c.p.c., sostenendo che in appello fosse stata introdotta una questione nuova, relativa all'incumulabilità tra indennità percepite e indennità rivendicate, non dedotta in primo grado; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 22 CCNL 14.9.1990, dell'art. 24 del medesimo CCNL e dell'art. 224 del CCDI, affermando che non esisterebbe alcun divieto di cumulo tra l'indennità di turno e le maggiorazioni per lavoro festivo/notturno o per i disagi della prestazione, trattandosi di voci aventi diversa funzione compensativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la verifica compiuta dalla Corte territoriale non ha ecceduto i limiti della domanda: per stabilire se residuassero somme ancora dovute era necessario controllare quanto già corrisposto e a quale titolo, nell'ambito di una normale operazione di dare-avere sul rapporto di lavoro, attività che il giudice può svolgere anche d'ufficio. Ha rigettato anche il secondo motivo, richiamando il principio già consolidato secondo cui, per i dipendenti del comparto autonomie locali che lavorano a turni, l'art. 22 CCNL compensa integralmente il disagio della prestazione in giorni festivi o notturni nell'ambito del turno, mentre l'art. 24 opera solo per prestazioni rese in via eccezionale o occasionale nelle giornate di riposo settimanale o oltre l'orario di lavoro. Conseguentemente, l'indennità di turno è normalmente assorbente rispetto alle ulteriori maggiorazioni per le medesime situazioni, salvo ipotesi diverse non dedotte o non dimostrate nel caso concreto. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 437 c.p.c.

    non è stata ravvisata alcuna violazione, poiché la Corte di merito si è limitata a verificare il dare-avere derivante dal rapporto e non ha deciso su una questione nuova estranea al thema decidendum

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta novità della questione, ma non ritenuto violato

  • art. 22 CCNL 14 settembre 2000 comparto autonomie locali

    nei casi di lavoro a turni, quando la prestazione cada in giorno festivo infrasettimanale o domenicale, compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione e assorbe le ulteriori pretese per le medesime situazioni nell'ambito del turno

  • art. 24 CCNL 14 settembre 2000 comparto autonomie locali

    si applica solo quando il lavoratore sia chiamato in via eccezionale o occasionale a svolgere attività nelle giornate di riposo settimanale o in giornate festive infrasettimanali oltre l'orario contrattuale

  • art. 224 CCDI

    la contrattazione integrativa è stata letta come coerente con l'impostazione del CCNL, non idonea a fondare un cumulo ulteriore

  • art. 223 CCDI

    richiamato dal ricorrente come disciplina dell'indennità di turno, senza che ne sia stata riconosciuta la capacità di imporre un cumulo con l'art. 24

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    fonde i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato, la verifica della spettanza di differenze retributive impone il controllo complessivo di quanto già corrisposto e del titolo dei pagamenti, non essendo consentita una lettura frammentaria delle singole clausole collettive che possa generare duplicazioni indebite.
  • L'indennità di turno prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti che operano con sistema a turni è normalmente onnicomprensiva del disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario, con esclusione del cumulo con ulteriori maggiorazioni riferite alle medesime condizioni di lavoro, salvo diversa disciplina espressa o presupposti fattuali differenti.
  • Le maggiorazioni per lavoro festivo o notturno previste dalla contrattazione collettiva trovano applicazione solo nei casi specificamente regolati e non possono essere sovrapposte all'indennità di turno quando questa già remuneri il medesimo disagio.
  • La qualificazione delle somme già percepite e la verifica del saldo complessivo dare-avere del rapporto rientrano nei poteri-doveri del giudice e possono essere svolte d'ufficio, purché restino entro il perimetro della domanda e delle difese dedotte.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.