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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14576/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi relativi ad attività professionale svolta in materia civile e penale. Il decreto era stato parzialmente revocato dal Tribunale, che aveva rideterminato l'importo dovuto. In appello, il creditore aveva chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, e la Corte d'Appello aveva accolto parzialmente il gravame, condannando la debitrice al pagamento dell'importo richiesto e delle spese di entrambi i gradi. La ricorrente in cassazione deduceva un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012, sostenendo che l'atto di appello sarebbe stato notificato erroneamente presso la cancelleria del Tribunale anziché al domicilio digitale (PEC) del procuratore costituito, nonostante l'obbligo di domicilio digitale. La Corte ha però rilevato che il ricorso per cassazione era stato proposto oltre il termine breve di 60 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza di appello in forma esecutiva e dell'atto di precetto, notificati alla ricorrente il 6/12/2022; tale notificazione era idonea a far decorrere il termine breve a prescindere dalla funzione esecutiva dell'atto. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tardivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, anche a voler considerare la dedotta nullità della notificazione dell'atto di appello, il ricorso per cassazione fosse comunque tardivo, poiché la notificazione della sentenza di appello con atto di precetto del 6/12/2022 aveva fatto decorrere il termine breve di sessanta giorni, spirato il 6/2/2023, mentre il ricorso era stato spedito per la notifica il 17/2/2023. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    "Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione ... non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza"

    Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza; la deroga per il contumace incolpevole opera solo se sussistono sia la nullità della citazione/notificazione sia la mancata conoscenza del processo per tale causa.

  • art. 326 c.p.c.

    La notificazione della sentenza è evento idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare, a prescindere dallo scopo per cui sia stata effettuata, perché rileva la conoscenza legale della decisione.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato quale norma sull'opposizione a decreto ingiuntivo nel giudizio di merito.

  • art. 16-sexies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della notificazione dell'atto di appello eseguita presso la cancelleria anziché al domicilio digitale del procuratore.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando l'impugnazione è respinta o dichiarata inammissibile.

  • L. 24 dicembre 2009, n. 69, art. 58, comma 1

    La modifica dell'art. 327 c.p.c. che ha ridotto da un anno a sei mesi il termine lungo si applica ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge, dal 4 luglio 2009.

  • art. 479 c.p.c.

    La Corte precisa che la notificazione della sentenza in forma esecutiva è comunque idonea a far decorrere il termine breve, anche se funzionale all'esecuzione forzata.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza, anche se eseguita in forma esecutiva o insieme all'atto di precetto, è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare; ciò che conta è l'oggettiva idoneità dell'atto a portare la decisione a conoscenza legale della parte, non la finalità perseguita dal notificante.
  • La deroga al termine lungo per il contumace incolpevole richiede cumulativamente la nullità della citazione o della sua notificazione e la mancata conoscenza del processo per effetto di tale nullità; in assenza di questi presupposti, opera la disciplina ordinaria delle impugnazioni.
  • L'eventuale contestazione della ritualità della notificazione di un atto processuale non impedisce di per sé la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione se questa risulti comunque proposta oltre il termine breve decorrente da una valida notificazione della sentenza.
  • Ai fini dell'art. 326 c.p.c., il rilievo è dato dalla notificazione della sentenza come fatto obiettivo, non dal motivo per cui la notificazione è stata effettuata, sicché una notifica compiuta per l'esecuzione può ugualmente far decorrere il termine per impugnare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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