Cassazione Penale, Sentenza n. 32881/2026 del 04/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (detenuto)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva dichiarato inammissibile con procedura de plano l'istanza del detenuto volta a ottenere la detenzione domiciliare speciale o, comunque, un permesso premio, rilevando che l'interessato stava eseguendo la pena anche per il delitto di violenza sessuale previsto dall'art. 609-bis c.p. e che non era decorso l'anno di osservazione della personalità richiesto dall'art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen. Il ricorrente, pur non contestando l'esecuzione della pena anche per il reato commesso nel 2014, ha dedotto erronea applicazione della legge e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non avesse esaminato le allegazioni riguardanti la sindrome ansioso-depressiva della moglie e le conseguenti necessità di assistenza dei quattro figli minori, uno dei quali di età inferiore a un anno. La Corte di cassazione ha ritenuto che la procedura de plano fosse inadeguata, poiché l'obbligo di osservazione annuale può essere derogato, per la detenzione domiciliare speciale, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2025. La concessione al padre detenuto richiede una valutazione concreta dell'impossibilità, anche non assoluta, della madre di prendersi cura della prole, del rischio di un grave deficit assistenziale psico-affettivo o di un'irreversibile compromissione del percorso evolutivo ed educativo dei minori, nonché dell'assenza di accertata pericolosità del richiedente. Tali profili imponevano una valutazione ampia, partecipata e discrezionale da parte del Tribunale di sorveglianza, incompatibile con una mera declaratoria de plano fondata sull'assenza dell'anno di osservazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l'ulteriore corso. L'annullamento è dipeso dall'illegittimo ricorso alla procedura de plano: la domanda di detenzione domiciliare speciale richiedeva l'esame concreto delle condizioni della madre, delle esigenze assistenziali dei minori e della pericolosità del detenuto. La Corte non ha direttamente riconosciuto il beneficio, rimettendo la valutazione al giudice di sorveglianza.
Norme richiamate
Il ricorrente era detenuto anche per il delitto di violenza sessuale; tale dato rilevava ai fini dell'applicazione dell'art. 4-bis ord. pen.
art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen.
La previsione dell'osservazione della personalità per un anno in istituto, applicabile in via generale ai detenuti per il delitto di cui all'art. 609-bis c.p., non esclude automaticamente l'esame della domanda di detenzione domiciliare speciale quando ricorra la deroga risultante dalla giurisprudenza costituzionale.
La detenzione domiciliare speciale può essere valutata anche in favore del padre detenuto quando la madre sia impossibilitata, anche non in senso assoluto, a prendersi cura della prole e sussista un concreto rischio di grave deficit assistenziale o di compromissione del percorso evolutivo ed educativo dei minori, sempre in assenza di accertata pericolosità del richiedente.
La diffusione del provvedimento deve avvenire omettendo le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Massime di principio
- La procedura de plano è ammissibile quando il giudice debba limitarsi a prendere atto dell'assenza di un presupposto legale obiettivo; non è invece utilizzabile quando la domanda richiede una valutazione concreta e discrezionale di condizioni personali, familiari e di pericolosità.
- Per la detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies ord. pen., l'obbligo di osservazione della personalità per un anno previsto dall'art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen. non può essere applicato in modo automatico se la domanda prospetta la situazione particolare della madre e dei figli minori rilevante secondo la disciplina costituzionalmente adeguata.
- La detenzione domiciliare speciale può essere concessa al padre detenuto quando la madre sia impossibilitata a prendersi cura dei figli, anche senza una impossibilità assoluta, purché la situazione personale o ambientale determini un rischio concreto di grave deficit assistenziale sul piano psico-affettivo o di irreversibile compromissione del processo evolutivo ed educativo dei minori.
- La decisione sulla detenzione domiciliare speciale paterna richiede una valutazione complessiva e partecipata delle condizioni della madre, delle esigenze dei minori e della compatibilità della misura con il livello di pericolosità del detenuto; tale valutazione non può essere sostituita da una declaratoria di inammissibilità de plano.
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