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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31923/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza del condannato diretta a ottenere il differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, anche nelle forme della detenzione domiciliare umanitaria. Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 146 e 147 c.p. e dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., nonché vizio di motivazione. Ha sostenuto che il Tribunale non avrebbe considerato la cronicità e l'incurabilità delle patologie, le ricadute sulla dignità della detenzione e la compatibilità della situazione con la finalità rieducativa della pena. Ha inoltre lamentato l'omessa considerazione della consulenza tecnica di parte, l'immotivato rigetto della richiesta di perizia e una valutazione fondata su dati sanitari parziali. La Corte ha ritenuto che il giudice di sorveglianza avesse esaminato la documentazione medica proveniente dalle strutture pubbliche e penitenziarie, escludendo il pericolo di vita e ritenendo adeguate le cure e gli accertamenti somministrati in carcere. Secondo la Corte, la consulenza di parte non evidenziava un travisamento di dati clinici, ma proponeva una diversa valutazione della compatibilità della detenzione, fondata soprattutto su difficoltà burocratiche e logistiche. Il ricorrente non aveva indicato terapie diverse o più efficaci praticabili in libertà o agli arresti domiciliari, né specifici dati clinici trascurati. Il Tribunale aveva inoltre valorizzato l'intensità del dolore riferito, non oggettivabile, una possibile natura in parte artefatta del dolore e l'elevata pericolosità sociale, ritenendo prevalenti le esigenze di tutela della collettività.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto adeguata, logica e non contraddittoria la motivazione del Tribunale di sorveglianza, il quale aveva escluso sia l'incompatibilità sanitaria con la detenzione sia l'esistenza di condizioni degradanti o contrarie al senso di umanità, anche considerando la possibilità di preservare la salute nell'ambiente penitenziario e il bilanciamento con la pericolosità sociale. È stata inoltre disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 147, comma 1, n. 2, c.p.

    rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena

    Il differimento presuppone una malattia grave, tale da porre in pericolo la vita o provocare rilevanti conseguenze dannose, ovvero tale da richiedere un trattamento non facilmente praticabile in detenzione; la decisione richiede il bilanciamento tra esigenze di cura e sicurezza collettiva.

  • art. 146 c.p.

    differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della richiesta di differimento per ragioni sanitarie.

  • art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354/1975

    detenzione domiciliare umanitaria

    Richiamato quale possibile forma alternativa di esecuzione della pena in presenza di condizioni di grave infermità.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    omissione delle generalità e degli altri dati identificativi

    Impone l'omissione dei dati identificativi nella diffusione del provvedimento nei casi previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità è concedibile quando la malattia pone in pericolo la vita, provoca conseguenze dannose rilevanti o richiede trattamenti non facilmente attuabili in carcere, sempre previa ponderazione tra diritto alle cure e tutela della sicurezza collettiva.
  • La compatibilità dello stato di salute con la detenzione deve essere valutata verificando se le condizioni sanitarie possano essere adeguatamente preservate nell'istituto penitenziario o nei centri clinici penitenziari e se il trattamento detentivo resti compatibile con il senso di umanità e con la finalità rieducativa della pena.
  • Il differimento può essere disposto anche in assenza di pericolo di vita quando la patologia o lo scadimento fisico determinino sofferenze aggiuntive sproporzionate, una condizione degradante o un'esistenza al di sotto della soglia minima di dignità, oppure rendano la pena priva di concreto significato rieducativo.
  • La valutazione della compatibilità tra salute e detenzione appartiene al Tribunale di sorveglianza e, se sorretta da motivazione adeguata e coerente, non è censurabile in cassazione mediante la mera contrapposizione di una diversa valutazione dei medesimi dati clinici.
  • La perizia non deve essere necessariamente disposta quando la documentazione sanitaria acquisita consente al Tribunale di sorveglianza di decidere senza la necessità di ulteriori accertamenti specialistici; la richiesta deve correlarsi a una specifica esigenza tecnica non già adeguatamente risolta dagli elementi istruttori.
  • La doglianza sull'inadeguatezza delle cure penitenziarie è generica se non indica quali terapie concrete, praticabili in libertà o in detenzione domiciliare, sarebbero diverse e più efficaci rispetto a quelle assicurate in carcere.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàProveImpugnazioniMisure alternative
RamiParte generaleProcesso penaleEsecuzione penale

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