Cassazione Penale, Ordinanza n. 05712/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non specifico e manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con l'unico motivo deduceva vizio di violazione di motivazione, contestando la valutazione della richiesta assolutoria e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era sostanzialmente riproduttiva di questioni già dedotte in appello e già disattese, quindi priva di specificità; inoltre mirava in realtà a ottenere una diversa lettura del merito e delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità. Quanto al 131-bis, la difesa lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità, ma la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, evidenziando che il giudizio di particolare tenuità è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che, nel caso concreto, la presenza di numerosi precedenti penali dell'imputato costituiva elemento ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e positiva di tutti i criteri rilevanti; il giudizio è discrezionale del giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La presenza di precedenti penali può costituire elemento ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità.
I criteri per il giudizio di particolare tenuità del fatto devono essere valutati in relazione agli indici previsti per la commisurazione della pena, nell'ambito del potere valutativo del giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata, difetta di specificità ed è inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove, poiché il controllo della Cassazione riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione, non una lettura alternativa dei fatti.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone una valutazione complessiva di tutti gli indici rilevanti; il diniego può fondarsi anche sulla negatività di uno solo di essi.
- Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è mancante o manifestamente illogica.
- La presenza di precedenti penali dell'imputato può essere valorizzata come indice ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05454/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05469/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05471/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05472/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05473/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05474/2026 del 11/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →