Cassazione Civile, Ordinanza n. 06822/2026 del 21/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale depositata dal condominio e dell’accettazione della rinuncia da parte delle controricorrenti munite di procura speciale. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza pronunciare sulle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasceva da infiltrazioni provenienti dalla copertura/terrazzo di un edificio condominiale, che avrebbero danneggiato gli appartamenti di proprietà di alcune comproprietarie. Queste avevano chiesto la condanna in solido del condominio e dell’impresa esecutrice dei lavori al ripristino dei luoghi e al risarcimento dei danni materiali e morali. In parallelo, il condominio aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dal direttore dei lavori per il pagamento del compenso professionale, deducendo anche in via riconvenzionale danni derivanti dall’attività del professionista. La sentenza d’appello aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado; il condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso principale, accettato dalle controricorrenti.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere formalizzata nelle forme prescritte; nel caso concreto la rinuncia è stata depositata con sottoscrizione digitale conforme.
In presenza di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e può non provvedere sulle spese secondo il comma 4.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30/5/2002 n. 115
La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente depositata e accettata dalla parte costituita, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte può non statuire sulle spese, secondo quanto previsto dall’art. 391 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, va verificata autonomamente la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, che può essere escluso se non ne sussistono le condizioni.
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