Cassazione Civile, Sentenza n. 18064/2025 del 03/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da Homleg S.r.l. a Caci Artan (operaio edile) per la presunta chiusura del cantiere e dismissione dell'attività edile. Il lavoratore denunciava l'assenza di un tentativo di ricollocazione (repêchage) prima del recesso; la società sosteneva invece la legittimità del licenziamento e che non vi fossero mansioni alternative utilizzabili. In appello il lavoratore otteneva l'annullamento del licenziamento e il risarcimento; Homleg proponeva ricorso in Cassazione impugnando la valutazione che avesse omesso la ricollocazione e contestando la motivazione della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Homleg S.r.l., confermando la valutazione della Corte d'appello che aveva annullato il licenziamento per illegittimità e condannato la società al pagamento di quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori e alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. La Cassazione ha ritenuto legittima la ricostruzione del fatto: la presenza, prima e subito dopo il licenziamento, di lavorazioni e di altri addetti al settore dei bagni chimici dimostrava esigenze occupazionali cui il lavoratore avrebbe potuto essere adibito, e l'offerta prospettata dalla società costituiva una nuova assunzione posteriore al recesso (e non un vero repêchage). È stato inoltre confermato l'onere a carico del datore di lavoro di provare l'impossibilità concreta e specifica di ricollocare il lavoratore o di documentare un'offerta alternativa effettivamente proposta e rifiutata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
Richiamato nell'ambito dei limiti di motivazione e del controllo di legalità della motivazione giurisdizionale in Cassazione; usato per valutare eventuali vizi motivazionali rilevanti in sede di legittimità.
Codice di procedura civile, art. 132 co.2 n.4
Richiamato a sostegno della censura di motivazione e della presunta contraddittorietà della sentenza impugnata; Corte rileva che la motivazione è congrua e non contraddittoria.
Norma che regola i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo; la Corte sottolinea l'obbligo, elaborato dalla giurisprudenza, di considerare il reimpiego/repêchage prima del licenziamento come extrema ratio.
Riferita alle modalità e limiti del licenziamento per g.m.o.; utilizzata nella disamina della correttezza formale e sostanziale dell'azione datoriale e dell'obbligo di offrire soluzioni alternative.
Interpretato alla luce della riforma (d.lgs. n. 81/2015) per stabilire la possibilità di assegnare mansioni equivalenti o inferiori e l'obbligo di prospettare il demansionamento prima del recesso se la soluzione alternativa esiste.
D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 3
Richiamato per indicare la modifica al concetto di equivalenza professionale (ora riconducibilità allo stesso livello e categoria legale delle ultime mansioni svolte).
Codice di procedura civile, art. 116
Richiamato in relazione ai limiti della valutazione della prova e dell'apprezzamento critico delle prove da parte del giudice del merito; la Corte di Cassazione conferma la discrezionalità del giudice di merito e la regolarità della valutazione della Corte d'appello.
Codice civile, artt. 1175 e 1375
Principi di correttezza e buona fede invocati per sottolineare l'obbligo datoriale di cercare soluzioni alternative prima del recesso; la Corte conferma che l'adozione di una nuova assunzione post-licenziamento non equivale all'offerta preventiva di ricollocazione.
Codice di procedura civile, art. 360 (n.3 e n.4)
Fondamento delle censure in cassazione (violazione di legge e motivazione apparente); la Corte ritiene inammissibili le censure che si limitano a criticare la valutazione delle prove senza evidenziare un vizio di motivazione rilevante ai fini di legittimità.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 co.1-quater
Citato in relazione agli oneri contributivi/tributari connessi al giudizio; la sentenza fa riferimento agli adempimenti previsti per la ripartizione di eventuali contributi.
Massime di principio
- Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è lecito solo se il datore dimostra l'impossibilità concreta e specifica di ricollocare il lavoratore in mansioni esistenti nell'organico aziendale.
- Prima di procedere al licenziamento il datore deve cercare soluzioni alternative; se la soluzione comporta un demansionamento deve essere prospettata al lavoratore come alternativa prima del recesso e il recesso può seguire solo in caso di rifiuto.
- Una proposta di assunzione successiva al licenziamento (rimessa a dopo lo scioglimento del rapporto) non è equiparabile a un'offerta di repêchage preventiva e non esclude la illegittimità del licenziamento se, nel contempo, sussistono esigenze aziendali immediatamente coperte da altri lavoratori.
- In caso di contestazione, grava sul datore l'onere di provare sia l'assenza di posti compatibili sia l'effettiva offerta di ricollocazione (con modalità e tempi idonei); semplici assunzioni di terzi nello stesso settore costituiscono indizi a favore del lavoratore.
- In sede di Cassazione non sono ammissibili censure che si limitano a riferirsi a diverse valutazioni delle prove; è necessario individuare un vero e proprio vizio di motivazione o una violazione di legge rilevante ai fini di legittimità.
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