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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18067/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La FP CGIL ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva applicato per analogia la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. durante il periodo di aspettativa sindacale non retribuita, ritenendo che la ricorrente dovesse essere inquadrata dal 2008 al livello E e che i crediti retributivi non potessero prescriversi durante il rapporto. Il ricorso censurava l'estensione analogica della norma a un rapporto di natura autonoma (mandato sindacale/distacco) in assenza di una lacuna normativa e in violazione degli artt. 12 e 14 delle preleggi e degli artt. 2948 n.4 e 2935 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della FP CGIL. Ha ritenuto illegittima l'estensione analogica della sospensione della prescrizione prevista per i crediti retributivi da lavoro subordinato a un rapporto di natura autonoma/mandato sindacale. Ha osservato che non sussiste una lacuna che giustifichi l'analogia, che la tutela dell'art. 36 Cost. riguarda la retribuzione da lavoro subordinato e che il funzionario in aspettativa mantiene il rapporto con il datore di lavoro originario senza il 'metus' tipico del lavoratore subordinato. La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per proseguire il giudizio conformemente ai principi affermati; ha inoltre disposto che il giudice di rinvio provveda sulle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 31 legge 300/1970

    Disciplina l'aspettativa sindacale: la lavoratrice è stata collocata in aspettativa non retribuita ai sensi di questa norma e conserva il rapporto con il datore di lavoro originario

  • art. 2935 c.c.

    "decorrenza della prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"

    Principio generale della decorrenza della prescrizione: la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere, salvo eccezioni previste dalla legge

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"

    Prevede la regola sulla prescrizione per crediti periodici; la Corte Cost. (sent. n.63/1966) ha limitato alcune parti per proteggere la retribuzione da lavoro subordinato, ma la Cassazione ha escluso qui l'estensione a compensi derivanti da rapporti autonomi

  • art. 12 delle Preleggi

    Stabilisce che per analogia si può applicare la legge solo in mancanza di una norma; la Corte ha ritenuto mancante la condizione della lacuna normativa per ricorrere all'analogia

  • art. 14 delle Preleggi

    Limita la deroga ai principi generali ai soli casi espressamente considerati dalla norma derogatoria; utilizzata per argomentare che la deroga non può essere estesa oltre i casi espressi

  • art. 36 Cost.

    Tutela la retribuzione del lavoro subordinato come irrinunciabile; la Cassazione ha sottolineato che tale tutela non si estende ai compensi dovuti per rapporti di lavoro autonomo

  • sentenza Corte Cost. n. 63/1966

    non riportata integralmente

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti delle norme sulle prescrizioni nella parte in cui consentivano la decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro subordinato, motivando la sospensione per proteggere i diritti retributivi; la Cassazione ha detto però che la ratio protettiva non ricorre per i rapporti autonomi o per il distacco sindacale con mantenimento del rapporto

Massime di principio

  • La sospensione della prescrizione prevista per crediti periodici trova applicazione in via primaria per la retribuzione derivante da rapporti di lavoro subordinato tutelati dall'art. 36 Cost.; non è automaticamente estendibile a rapporti di natura autonoma tramite analogia se non sussiste una lacuna normativa.
  • L'analogia ha limiti rigidi: può essere usata solo ove vi sia una lacuna normativa (art.12 Preleggi) e non per estendere deroghe create per situazioni espressamente contemplate dal legislatore o dalla Corte Costituzionale.
  • Il semplice fatto che un compenso corrisposto in un mandato/aspettativa abbia la stessa entità di una retribuzione subordinata non ne determina automaticamente la natura 'retributiva' ai fini della protezione costituzionale prevista dall'art.36.
  • Nel caso di distacco o aspettativa sindacale in cui il lavoratore conserva il rapporto con il datore di lavoro originario, manca generalmente il 'metus' che giustifica la sospensione della prescrizione prevista per i lavoratori subordinati; pertanto la prescrizione può decorrere durante il periodo di mandato salvo diversa specifica previsione o domanda di riqualificazione del rapporto.
  • Se si intende ottenere la tutela prevista per i lavoratori subordinati (es. sospensione della prescrizione), è strategico chiedere in giudizio la riqualificazione del rapporto (subordinato/parasubordinato) o fornire elementi probatori della effettiva subordinazione, altrimenti la tutela non si estenderà automaticamente.

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