Cassazione Civile, Ordinanza n. 26299/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
Una società privata accreditata provvisoriamente con il Servizio Sanitario Nazionale chiedeva alla ASL il pagamento di interessi, parametrati al D.Lgs. n. 231/2002, per il ritardo con cui erano state corrisposte somme dovute per prestazioni sanitarie rese in un determinato periodo. La domanda era stata respinta in primo grado e in appello, sul presupposto dell’inapplicabilità del decreto sulle transazioni commerciali al rapporto in questione. In cassazione la società deduceva, con un unico motivo, violazione dell’art. 2909 c.c., censurando la Corte d’appello per avere escluso l’eccezione di giudicato esterno: secondo la ricorrente, una precedente sentenza passata in giudicato tra le stesse parti avrebbe già qualificato il medesimo rapporto come transazione commerciale e riconosciuto il diritto agli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, con efficacia vincolante anche per le frazioni temporali successive del medesimo rapporto di durata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, tra le stesse parti e in relazione al medesimo rapporto giuridico di accreditamento e remunerazione delle prestazioni sanitarie, il giudicato formatosi su una precedente sentenza che aveva qualificato il rapporto come transazione commerciale e riconosciuto gli interessi nella misura del D.Lgs. n. 231/2002 preclude il riesame del medesimo punto fondamentale in un successivo giudizio, anche se concernente annualità diverse ma sempre ricomprese nello stesso rapporto di durata. Ne è conseguito l’accoglimento del ricorso, la cassazione in relazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il giudicato sostanziale formatosi su una precedente sentenza tra le stesse parti vincola anche nei successivi giudizi quando abbia già risolto un punto fondamentale comune al rapporto dedotto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata proposta come vizio di violazione di legge in cassazione.
Richiamato quale fonte del saggio di interessi invocato per il ritardo nel pagamento delle prestazioni sanitarie, la cui applicabilità al rapporto era stata già affermata in una precedente sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- Quando due giudizi tra le stesse parti riguardano il medesimo rapporto giuridico, il giudicato esterno copre non solo il dispositivo della precedente decisione, ma anche l’accertamento dei punti di fatto e di diritto che ne costituiscono la premessa logica indispensabile.
- L’efficacia del giudicato esterno si estende ai successivi giudizi aventi finalità diverse, se in essi viene nuovamente in discussione un punto fondamentale già deciso in via definitiva in un precedente processo.
- Nel rapporto di durata, una pronuncia passata in giudicato sulla qualificazione giuridica del rapporto e sui conseguenti effetti economici può vincolare anche le controversie relative a frazioni temporali successive o diverse, purché resti identico il rapporto giuridico di base.
- L’eccezione di giudicato esterno impone al giudice del successivo processo di conformarsi all’accertamento definitivo già compiuto, senza poter riesaminare il punto coperto da giudicato.
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