Cassazione Civile, Ordinanza n. 06303/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un appalto del 1977 per lavori di sistemazione di una strada comunale. Il tribunale aveva condannato il comune a pagare al fallimento della società appaltatrice una somma residua quale corrispettivo ancora dovuto per i lavori eseguiti, respingendo di fatto la tesi della controparte sulla carenza di legittimazione. In appello, però, il comune ha dedotto che i crediti della società verso l'ente erano stati ceduti, nell'1980, a una banca, con successiva accettazione della cessione da parte del comune, sicché l'unico legittimato ad agire sarebbe stato il cessionario. La corte d'appello ha accolto tale eccezione e ha dichiarato il difetto di legittimazione/titolarità attiva del fallimento. Nel ricorso per cassazione il fallimento ha sostenuto: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., perché la decisione d'appello si sarebbe fondata su un documento nuovo non ritualmente prodotto negli atti e introdotto tardivamente; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. e omessa pronuncia, perché la cessione richiamata dal CTU non poteva entrare nel processo come fatto/documento nuovo; 3) violazione dell'art. 1260 c.c., poiché, se la cessione fosse stata pro solvendo, il giudice avrebbe dovuto accertare anche l'estinzione del debito verso il cessionario, con conseguente onere probatorio a carico del debitore ceduto; 4) violazione dell'art. 345 c.p.c. e richiesta di decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., sostenendo che, una volta cassata la sentenza d'appello, la Corte avrebbe potuto decidere la causa nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha chiarito anzitutto che l'oggetto della contestazione non era propriamente la legittimazione ad agire in senso processuale, ma la titolarità attiva del rapporto obbligatorio, questione rilevabile d'ufficio se emergente dagli atti di causa. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la titolarità/legittimazione costituisce mera difesa e può essere dedotta anche in appello; inoltre, il ricorrente stesso aveva riconosciuto che il CTU aveva individuato il contratto di cessione, e non aveva dimostrato di aver contestato tempestivamente tali acquisizioni. Ha respinto anche il terzo motivo, osservando che la corte territoriale aveva accertato che la cessione era pro solvendo, ma ciò non mutava il fatto che il credito fosse stato trasferito al cessionario con immediata efficacia traslativa; il cessionario avrebbe potuto eventualmente rivalersi sul cedente in caso di inadempimento del debitore ceduto. Il quarto motivo è stato rigettato perché, cadendo i precedenti, non vi era spazio per una decisione nel merito. Il ricorso è stato quindi respinto; la Corte non ha statuito sulle spese per la tardività del controricorso, e ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Nel testo applicabile ratione temporis, il difetto di titolarità attiva del rapporto può essere dedotto come motivo di appello e può essere rilevato d'ufficio dal giudice se risulta dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma evocata per censurare le asserite violazioni di legge nella decisione impugnata.
La mancata proposizione di tempestivo controricorso preclude attività processuali successive incompatibili con tale omissione.
Nel procedimento camerale, la parte che non abbia depositato un controricorso rituale non può svolgere ulteriori attività processuali dopo la scadenza del termine.
La cessione del credito produce il trasferimento della titolarità del credito al cessionario, con effetto immediato anche se la cessione è pro solvendo.
È richiamato come norma che disciplina gli effetti della cessione nei confronti del debitore ceduto.
È invocato dal ricorrente per sostenere che, ove il debitore eccepisca l'estinzione dell'obbligazione per cessione pro solvendo, l'onere di provare anche l'estinzione graverebbe sul debitore.
La decisione nel merito da parte della Cassazione presuppone che la sentenza impugnata sia cassata; in mancanza, la richiesta non può essere accolta.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La contestazione sulla titolarità attiva del rapporto obbligatorio costituisce una mera difesa e, se risulta dagli atti di causa, può essere proposta anche in appello ed essere rilevata d'ufficio dal giudice.
- Il giudice può fondare la decisione su una cessione del credito risultante dagli atti ritualmente acquisiti, anche se la parte contesti che il relativo documento sia stato specificamente prodotto nel fascicolo, purché la questione emerga dal materiale processuale utilizzabile.
- La cessione del credito determina il trasferimento immediato della titolarità del credito al cessionario; se la cessione è pro solvendo, ciò incide solo sui rapporti interni tra cedente e cessionario e sulla rivalsa del cessionario in caso di inadempimento del debitore ceduto, non sul trasferimento del credito in sé.
- Quando le censure principali sono rigettate, non sussistono i presupposti per una decisione nel merito da parte della Cassazione ex art. 384 c.p.c.
- Nel rito camerale di cassazione, la parte intimata che non depositi un controricorso rituale nei termini non può introdurre validamente ulteriori difese o documenti successivi ai termini processuali previsti.
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