Cassazione Civile, Ordinanza n. 06668/2023 del 06/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento di un ramo d'azienda e dal successivo giudizio con cui era stata accertata l'illegittimità della cessione, con conseguente obbligo di ripristino del rapporto di lavoro in capo alla società originariamente datoriale. I lavoratori chiedevano la condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1 aprile 2015, data di costituzione in mora della datrice di lavoro, fino al 31 dicembre 2016, data della formale riassunzione, sostenendo che, a seguito dell'accertamento giudiziale dell'illegittimità del trasferimento, il datore dovesse comunque corrispondere le retribuzioni pur in mancanza di effettiva prestazione. La Corte d'appello aveva respinto la domanda aderendo a una lettura critica di Cass. SS.UU. n. 2990/2018 e di Corte cost. n. 29/2019, ritenendo incompatibile con l'art. 1207 c.c. l'idea che, nel rapporto di lavoro, il datore in mora debba pagare la retribuzione anche senza ricevere la prestazione. Con l'unico motivo di ricorso i lavoratori denunciavano violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217 e 1463 c.c., nonché degli artt. 1180 e 2112 c.c., censurando la sentenza per non essersi conformata alla giurisprudenza di legittimità consolidata in materia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio ormai consolidato secondo cui, quando sia giudizialmente accertata l'illegittimità della cessione di ramo d'azienda o l'effettiva titolarità del rapporto in capo a soggetto diverso, il datore che non ripristi il rapporto senza giustificato motivo è tenuto a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli le retribuzioni dovute anche se la prestazione non sia stata effettivamente ricevuta, purché le energie lavorative siano state offerte. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto affermato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato insieme alle norme sulla mora del creditore nella censura dei ricorrenti; il motivo è accolto secondo l'orientamento che, nel rapporto di lavoro, consente di riconoscere la debenza delle retribuzioni anche in assenza di effettiva ricezione della prestazione dopo l'offerta delle energie lavorative.
la Corte d'appello lo riteneva incompatibile con la ricostruzione accolta dalle Sezioni Unite; la Cassazione ribadisce invece un'interpretazione costituzionalmente orientata che supera la regola sinallagmatica della corrispettività per il periodo successivo all'accertamento giudiziale e all'offerta lavorativa.
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme violate in tema di mora e obblighi conseguenti del creditore/datore di lavoro.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non costituisce il nucleo decisorio; il Collegio fonda la decisione sull'assetto della mora del creditore nel rapporto di lavoro come elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione agli effetti dell'adempimento e della prestazione lavorativa offerta/utilizzata.
norma centrale della vicenda, perché l'illegittimità del trasferimento di ramo d'azienda comporta il riconoscimento del rapporto in capo al soggetto che deve ripristinarlo e corrispondere le retribuzioni dovute.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro di deduzione della violazione di legge denunciata nel ricorso.
richiamato per sottolineare la stabilità dell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.
richiamato quale indice del rafforzamento della vocazione di stabilità del precedente di legittimità.
richiamato per il rinvio ai precedenti conformi senza necessità di ulteriore diffusione argomentativa.
artt. 3, 36 e 41 Cost.
richiamati nel ragionamento della Corte d'appello e valorizzati dalla giurisprudenza di legittimità come fondamento costituzionale dell'interpretazione favorevole al lavoratore.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro, una volta accertata giudizialmente l'illegittimità della cessione di ramo d'azienda o comunque individuato il reale titolare del rapporto, il soggetto tenuto al ripristino deve riammettere in servizio il lavoratore e corrispondergli le retribuzioni maturate se questi abbia offerto le proprie energie lavorative, anche in mancanza di effettiva utilizzazione della prestazione.
- La retribuzione dovuta dopo l'accertamento giudiziale e l'offerta della prestazione ha natura retributiva e non risarcitoria; pertanto il datore non può sottrarsi al pagamento invocando la mancata effettiva ricezione del lavoro quando il rifiuto alla riammissione sia ingiustificato.
- Nel caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario non estingue, in tutto o in parte, l'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti senza giustificazione la controprestazione lavorativa.
- L'interpretazione consolidata della Corte di cassazione, specie quando espressa dalle Sezioni Unite, ha vocazione di stabilità e può essere superata solo in presenza di gravi ragioni; in mancanza, i giudici di merito devono conformarvisi per garantire uniformità, prevedibilità e uguaglianza di trattamento.
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