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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30390/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2010 emesso nei confronti di un contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; l'Agenzia delle Entrate aveva poi proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che l'atto non contenesse una specifica indicazione delle censure contro la sentenza di primo grado. In cassazione l'Agenzia ha dedotto la violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che, nel processo tributario, l'onere di specificità dei motivi di appello non richiede una formulazione rigorosa o formalistica: è sufficiente un'esposizione chiara, univoca e anche sommaria delle ragioni di doglianza, ricavabile dall'atto nel suo complesso; inoltre la mera riproposizione delle originarie difese svolte in primo grado è sufficiente a integrare l'impugnazione specifica, poiché l'appello tributario ha carattere devolutivo pieno e mira al riesame della causa nel merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia tributaria, l'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 va interpretato in modo non formalistico: la riproposizione in appello delle censure già svolte in primo grado può soddisfare il requisito dei motivi specifici di impugnazione, purché emerga un dissenso univoco rispetto alla decisione impugnata. Ha quindi cassato la sentenza della CTR che aveva dichiarato l'appello inammissibile e ha rinviato alla CTR Campania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    motivi specifici dell'impugnazione

    Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici, ma tale requisito non va inteso in senso formalistico; è sufficiente una chiara e univoca esposizione, anche sommaria, delle ragioni di dissenso, ricavabile dall'atto complessivamente considerato, e la riproposizione delle censure di primo grado può bastare.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza impugnata conseguente alla declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • artt. 342 e 434 c.p.c.

    La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla specificità dei motivi di appello nel processo civile, precisando però che tale disciplina non è sovrapponibile al processo tributario, ove opera una norma speciale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il requisito della specificità dei motivi di appello non impone formule sacramentali né la formulazione di nuovi argomenti giuridici: è sufficiente che dall'atto emerga, anche complessivamente, un dissenso chiaro e univoco rispetto alla decisione di primo grado.
  • La mera riproposizione in appello delle censure già formulate in primo grado può integrare un'impugnazione specifica, quando l'appellante manifesti la volontà di investire la sentenza di prime cure nella sua interezza.
  • L'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 è norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c. e, nel processo tributario, consente una lettura meno rigorosa dell'onere di specificazione dei motivi di gravame.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello è illegittima se si fonda su un formalismo eccessivo incompatibile con la natura devolutiva piena dell'impugnazione tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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