Cassazione Penale, Ordinanza n. 36637/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma, pronunciata quale giudice del rinvio dopo un precedente annullamento parziale della Cassazione, con la quale era stata esclusa la recidiva e confermata la condanna a tre anni e tre mesi di reclusione per un reato fallimentare commesso il 17 marzo 2005. Deduceva violazione di legge per non avere la Corte territoriale dichiarato la prescrizione del reato una volta esclusa l'aggravante della recidiva, sostenendo che, venuto meno quel profilo, dovesse ritenersi definitivo l'accertamento di colpevolezza ma ancora aperta la verifica sulla causa estintiva, non automaticamente preclusa dal giudicato formatosi sui capi non annullati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato che, in ogni caso, il termine di prescrizione non era maturato alla data della sentenza di appello oggetto di annullamento né al momento della sentenza rescindente, sia applicando il regime previgente degli artt. 157 e 160 c.p. sia quello successivo introdotto dalla legge n. 251 del 2005. Ha inoltre ribadito che, in caso di annullamento parziale con rinvio limitato a questioni inerenti a una circostanza aggravante, il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di prescrizione sopravvenuta. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 216, 291, commi 1 e 2 n. 1), legge fallimentare
Norme incriminatrici poste a base della condanna per il reato fallimentare contestato, commesso il 17/03/2005.
Richiamato per il calcolo del termine di prescrizione nel regime vigente all'epoca del fatto.
Richiamato per il regime di sospensione/interruzione della prescrizione nel sistema previgente.
Richiamato per il calcolo della prescrizione secondo la disciplina modificata dalla legge n. 251 del 2005.
Indicata come fonte della disciplina più favorevole o comunque applicabile in via alternativa al calcolo della prescrizione.
Presupposto della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il criterio relativo alla condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non ascrivibile a colpa esclusa del ricorrente.
Massime di principio
- In caso di annullamento parziale con rinvio limitato a profili diversi dall'accertamento del reato e della responsabilità, il giudicato formatosi su tali punti preclude al giudice del rinvio la declaratoria di prescrizione sopravvenuta, quando questa dipenda da questioni ormai coperte dal giudicato.
- La verifica della prescrizione va compiuta con riferimento al regime normativo applicabile e al momento in cui il termine maturerebbe; se il termine non risulta decorso alla data della decisione impugnata, la causa estintiva non può essere dichiarata.
- La deduzione di prescrizione è manifestamente infondata quando il termine non è effettivamente maturato secondo nessuno dei regimi astrattamente rilevanti, anche considerando le sospensioni o gli effetti interruttivi previsti dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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