Cassazione Civile, Ordinanza n. 14186/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società olandese aveva convenuto davanti al Tribunale di Firenze il vettore/logistico olandese chiedendo il risarcimento del danno per il furto di una partita di merce durante il trasporto dall’Olanda ad Empoli, deducendo che la sottrazione fosse stata agevolata dalla mancata adeguata sorveglianza del vettore. Il Tribunale aveva accolto l’eccezione della convenuta e dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo esistente una clausola compromissoria che devolveva le controversie ad arbitri olandesi. La soccombente ha quindi proposto ricorso per regolamento di competenza ex art. 819 ter c.p.c. con sette motivi, contestando la decisione declinatoria; la controparte ha resistito con controricorso e il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità. La Corte ha esaminato preliminarmente la tardività della memoria della resistente e, soprattutto, ha verificato il corretto rimedio impugnatorio contro una sentenza che declina la giurisdizione in presenza di arbitrato estero.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’eccezione di compromesso per arbitrato estero integri una questione di giurisdizione e non di competenza; di conseguenza, la sentenza del Tribunale che aveva negato la giurisdizione non era impugnabile con regolamento di competenza ex art. 819 ter c.p.c., ma con appello. Ha inoltre rilevato la tardività della memoria difensiva della resistente, con conseguente irrilevanza di tale atto anche ai fini delle spese. È stato altresì dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il regolamento di competenza è esperibile solo quando il giudice affermi o neghi la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato che preveda arbitro italiano; non quando la questione riguarda un arbitrato estero e quindi la giurisdizione
la memoria difensiva nel regolamento di competenza deve essere proposta nel termine di 20 giorni; il deposito/notifica tardivi impediscono di prenderla in considerazione anche ai fini delle spese
la memoria depositata ai sensi di tale norma non vale a superare l’erroneo mezzo di impugnazione
richiamato nel ragionamento delle Sezioni Unite in tema di regolamento preventivo di giurisdizione rispetto all’eccezione di arbitrato estero
art. 4, comma 2, L. n. 218 del 1995
richiamato insieme all’art. 11 della stessa legge e all’art. 41 c.p.c. per affermare che l’eccezione di arbitrato estero rientra nel tema della giurisdizione
richiamato insieme alle altre norme sul riparto di giurisdizione per l’arbitrato estero
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La clausola compromissoria che devolve la controversia ad arbitri esteri pone una questione di giurisdizione e non di competenza, perché l’arbitrato estero sostituisce la funzione del giudice ordinario sul piano giurisdizionale.
- Quando il giudice declina la giurisdizione in favore di arbitri esteri, la decisione non è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 819 ter c.p.c., ma con l’appello.
- Il regolamento di competenza ex art. 819 ter c.p.c. è utilizzabile solo per le controversie sulla competenza tra giudice ordinario e arbitro italiano, non per quelle relative a un arbitrato straniero.
- La tardiva memoria difensiva depositata nel procedimento camerale sul regolamento di competenza non può essere valutata neppure ai fini della liquidazione delle spese, se vi è opposizione della controparte.
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