Cassazione Civile, Ordinanza n. 21279/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garanti)
La controversia
Le società ricorrenti avevano prestato ipoteca a garanzia di un finanziamento concesso da una banca a una società poi fallita. In primo grado avevano chiesto l'accertamento della nullità o inefficacia delle garanzie ipotecarie e l'accertamento della illegittima duplicazione dei tassi di interesse applicati al rapporto. Il tribunale aveva rigettato le domande e la corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: 1) nullità della sentenza per omessa indicazione della banca originaria; 2) nullità del procedimento per mancata dichiarazione di contumacia della banca; 3) inammissibilità dell'intervento in appello del cessionario del credito, perché proposto dopo la precisazione delle conclusioni; 4) illegittimo utilizzo di un documento depositato tardivamente in appello per provare la cessione; 5) omesso esame di un estratto di Gazzetta Ufficiale che, a loro dire, dimostrava una diversa titolarità del credito; 6) motivazione apparente sulla legittimazione delle società cessionarie; 7) violazione delle norme sulla cessione del credito e dell'art. 58 TUB, per avere ritenuto sufficiente la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a prova della cessione in blocco; 8) nullità della clausola sugli interessi e diniego di CTU contabile; 9) erronea esclusione della nullità delle ipoteche costituite a favore della banca, nonostante l'asserita estraneità all'oggetto sociale e la data delle delibere autorizzative; 10) erronea regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi terzo, quarto, sesto e settimo, rigettato il primo, il secondo e il nono, e ha dichiarato assorbiti il quinto, l'ottavo e il decimo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per riesaminare il merito e provvedere anche sulle spese dei gradi di merito e di legittimità. La Corte ha ritenuto inammissibile l'intervento in appello del cessionario successivo alla precisazione delle conclusioni; ha ritenuto tardiva e inutilizzabile la produzione documentale effettuata per la prima volta in fase decisoria; ha affermato che, in caso di contestazione della cessione in blocco ex art. 58 TUB, la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non basta a provarla, avendo valore solo indiziario; ha invece ritenuto infondate le censure formali sulla sentenza e sulla contumacia, nonché infondata la questione della nullità delle ipoteche per estraneità all'oggetto sociale, richiamando l'orientamento secondo cui la delibera autorizzativa o la ratifica rendono irrilevante il tema della nullità dell'atto per eccedenza dai limiti dell'oggetto sociale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5) c.p.c.
Sono le norme processuali che delimitano i vizi denunciabili in cassazione; la Corte usa il filtro della corrispondenza tra censura e ratio decidendi e dichiara inammissibile il motivo che non la coglie.
artt. 101, 112, 115, 116, 132, 156, 190, 268, 291, 336, 356, 359, 383 c.p.c.
Richiamati per la disciplina del contraddittorio, delle pronunce del giudice, delle produzioni documentali, dell'intervento del successore e degli effetti della cassazione sulle spese.
Rileva per la successione a titolo particolare nel diritto controverso e per l'intervento del successore nel processo.
art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)
Nella cessione di crediti in blocco, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è prova sufficiente della cessione se il debitore la contesta; vale come elemento indiziario.
Richiamati in relazione alla cessione del credito e alla prova della legittimazione del cessionario.
Norma sulla ripartizione dell'onere della prova, evocata per la dimostrazione della cessione e della validità delle clausole contrattuali.
Richiamato dalla censura sull'indeterminatezza dei tassi di interesse del mutuo.
artt. 1284, 1325, 1343, 1346, 1418 c.c.
Richiamati dalla censura sulla nullità della clausola interessi e, più in generale, sulla validità del negozio.
Richiamati con riferimento, nel regime anteriore alla riforma societaria, ai limiti dei poteri degli amministratori e agli effetti degli atti eccedenti l'oggetto sociale.
Richiamati per la regolazione delle spese di lite, poi assorbita dalla cassazione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in tema di contributo unificato e ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la sentenza non è nulla per mera omissione del nominativo di una parte nell'epigrafe, se dal testo complessivo risulta con chiarezza l'identità dei soggetti coinvolti; l'errore resta emendabile come mero errore materiale.
- La mancata formale dichiarazione di contumacia non determina di per sé nullità del processo o della sentenza quando il contraddittorio risulti comunque ritualmente instaurato e non siano dedotti concreti pregiudizi difensivi.
- Nel giudizio di appello l'intervento del successore a titolo particolare è soggetto al limite temporale generale dell'art. 268 c.p.c., applicabile anche in appello: esso deve avvenire non oltre la precisazione delle conclusioni; oltre tale momento l'intervento è inammissibile.
- Dopo la chiusura della fase di trattazione e la precisazione delle conclusioni non sono ammissibili nuove produzioni documentali, perché ciò violerebbe il contraddittorio.
- Nella cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non basta, da sola, a provare la riferibilità del singolo credito al portafoglio ceduto se il debitore contesta l'esistenza del rapporto: la pubblicazione ha valore solo indiziario e il giudice deve valutare complessivamente tutte le risultanze di causa.
- Una censura di legittimità è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In tema di società di capitali, l'atto eccedente l'oggetto sociale o compiuto oltre i poteri rappresentativi non è nullo, ma al più inefficace verso i terzi; la delibera di autorizzazione preventiva o la ratifica possono rendere l'atto definitivamente efficace nei confronti della società, rendendo irrilevante il tema dell'estraneità all'oggetto sociale.
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