Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21279/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (garanti)

La controversia

Le società ricorrenti avevano prestato ipoteca a garanzia di un finanziamento concesso da una banca a una società poi fallita. In primo grado avevano chiesto l'accertamento della nullità o inefficacia delle garanzie ipotecarie e l'accertamento della illegittima duplicazione dei tassi di interesse applicati al rapporto. Il tribunale aveva rigettato le domande e la corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: 1) nullità della sentenza per omessa indicazione della banca originaria; 2) nullità del procedimento per mancata dichiarazione di contumacia della banca; 3) inammissibilità dell'intervento in appello del cessionario del credito, perché proposto dopo la precisazione delle conclusioni; 4) illegittimo utilizzo di un documento depositato tardivamente in appello per provare la cessione; 5) omesso esame di un estratto di Gazzetta Ufficiale che, a loro dire, dimostrava una diversa titolarità del credito; 6) motivazione apparente sulla legittimazione delle società cessionarie; 7) violazione delle norme sulla cessione del credito e dell'art. 58 TUB, per avere ritenuto sufficiente la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a prova della cessione in blocco; 8) nullità della clausola sugli interessi e diniego di CTU contabile; 9) erronea esclusione della nullità delle ipoteche costituite a favore della banca, nonostante l'asserita estraneità all'oggetto sociale e la data delle delibere autorizzative; 10) erronea regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi terzo, quarto, sesto e settimo, rigettato il primo, il secondo e il nono, e ha dichiarato assorbiti il quinto, l'ottavo e il decimo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per riesaminare il merito e provvedere anche sulle spese dei gradi di merito e di legittimità. La Corte ha ritenuto inammissibile l'intervento in appello del cessionario successivo alla precisazione delle conclusioni; ha ritenuto tardiva e inutilizzabile la produzione documentale effettuata per la prima volta in fase decisoria; ha affermato che, in caso di contestazione della cessione in blocco ex art. 58 TUB, la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non basta a provarla, avendo valore solo indiziario; ha invece ritenuto infondate le censure formali sulla sentenza e sulla contumacia, nonché infondata la questione della nullità delle ipoteche per estraneità all'oggetto sociale, richiamando l'orientamento secondo cui la delibera autorizzativa o la ratifica rendono irrilevante il tema della nullità dell'atto per eccedenza dai limiti dell'oggetto sociale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5) c.p.c.

    Sono le norme processuali che delimitano i vizi denunciabili in cassazione; la Corte usa il filtro della corrispondenza tra censura e ratio decidendi e dichiara inammissibile il motivo che non la coglie.

  • artt. 101, 112, 115, 116, 132, 156, 190, 268, 291, 336, 356, 359, 383 c.p.c.

    Richiamati per la disciplina del contraddittorio, delle pronunce del giudice, delle produzioni documentali, dell'intervento del successore e degli effetti della cassazione sulle spese.

  • art. 111 c.p.c.

    Rileva per la successione a titolo particolare nel diritto controverso e per l'intervento del successore nel processo.

  • art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)

    Nella cessione di crediti in blocco, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è prova sufficiente della cessione se il debitore la contesta; vale come elemento indiziario.

  • artt. 1260 e 1262 c.c.

    Richiamati in relazione alla cessione del credito e alla prova della legittimazione del cessionario.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sulla ripartizione dell'onere della prova, evocata per la dimostrazione della cessione e della validità delle clausole contrattuali.

  • art. 117 TUB

    Richiamato dalla censura sull'indeterminatezza dei tassi di interesse del mutuo.

  • artt. 1284, 1325, 1343, 1346, 1418 c.c.

    Richiamati dalla censura sulla nullità della clausola interessi e, più in generale, sulla validità del negozio.

  • artt. 2384 e 2384-bis c.c.

    Richiamati con riferimento, nel regime anteriore alla riforma societaria, ai limiti dei poteri degli amministratori e agli effetti degli atti eccedenti l'oggetto sociale.

  • artt. 91, 92 c.p.c.

    Richiamati per la regolazione delle spese di lite, poi assorbita dalla cassazione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in tema di contributo unificato e ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la sentenza non è nulla per mera omissione del nominativo di una parte nell'epigrafe, se dal testo complessivo risulta con chiarezza l'identità dei soggetti coinvolti; l'errore resta emendabile come mero errore materiale.
  • La mancata formale dichiarazione di contumacia non determina di per sé nullità del processo o della sentenza quando il contraddittorio risulti comunque ritualmente instaurato e non siano dedotti concreti pregiudizi difensivi.
  • Nel giudizio di appello l'intervento del successore a titolo particolare è soggetto al limite temporale generale dell'art. 268 c.p.c., applicabile anche in appello: esso deve avvenire non oltre la precisazione delle conclusioni; oltre tale momento l'intervento è inammissibile.
  • Dopo la chiusura della fase di trattazione e la precisazione delle conclusioni non sono ammissibili nuove produzioni documentali, perché ciò violerebbe il contraddittorio.
  • Nella cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non basta, da sola, a provare la riferibilità del singolo credito al portafoglio ceduto se il debitore contesta l'esistenza del rapporto: la pubblicazione ha valore solo indiziario e il giudice deve valutare complessivamente tutte le risultanze di causa.
  • Una censura di legittimità è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • In tema di società di capitali, l'atto eccedente l'oggetto sociale o compiuto oltre i poteri rappresentativi non è nullo, ma al più inefficace verso i terzi; la delibera di autorizzazione preventiva o la ratifica possono rendere l'atto definitivamente efficace nei confronti della società, rendendo irrilevante il tema dell'estraneità all'oggetto sociale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziariaAmministratori
RamiProcesso civileBancario e finanziarioSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.