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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03993/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di un soggetto che aveva prestato garanzia per le obbligazioni di una società poi fallita. Il garante aveva proposto opposizione, respinta in primo grado; in appello la Corte territoriale aveva accolto l’impugnazione, rilevando il difetto di capacità processuale della banca e dichiarando nullo il decreto ingiuntivo opposto. La società cessionaria del credito ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 166 e 351 c.p.c., del principio di conservazione degli atti e dell’art. 159 c.p.c., censurando la declaratoria di contumacia della banca nel giudizio di appello; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 78, comma 2, c.p.c., censurando l’affermazione di mancanza di capacità processuale della banca e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo. Il resistente ha depositato controricorso e memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, che la società ricorrente aveva proposto l’impugnazione senza dichiarare di agire quale avente causa della banca originaria e, dall’altro, che essa non era stata parte del giudizio di merito, con conseguente difetto di legittimazione a impugnare. Ha inoltre evidenziato un ulteriore profilo di inammissibilità per mancanza della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ricordando che tale requisito non è un formalismo ma è necessario per consentire alla Corte la comprensione autonoma della controversia senza ricorso ad atti esterni. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorrente deve essere legittimato a impugnare: se non è stato parte del giudizio di merito e non chiarisce di agire quale avente causa della parte originaria, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione.
  • L’esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. è requisito essenziale del ricorso per cassazione: deve consentire alla Corte di comprendere autonomamente origine, oggetto, svolgimento del processo e contenuto della decisione impugnata.
  • La mancanza della sommaria esposizione dei fatti non può essere colmata leggendo solo i motivi di ricorso o consultando altri atti processuali, poiché il ricorso per cassazione è autonomo e deve essere autosufficiente rispetto alla comprensione della controversia.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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