Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46844/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Montoni impugna la sentenza del 1.6.2022 che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen. (minacce). Con unico motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale e sostiene che le frasi addebitategli erano risibili, prive della capacità di intimorire la persona offesa; afferma inoltre di aver agito per conto di condomini e senza alcuna concreta possibilità o volontà di costringere la parte offesa a cessare l'attività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile rilevando che le censure proposte dal ricorrente miravano in realtà a riesaminare il compendio probatorio e valutazioni di merito, materie non sindacabili in sede di legittimità. È stato inoltre precisato che l'impugnazione non rientrava nell'ipotesi dell'art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen. e quindi andava qualificata ai sensi dell'art. 606, comma 2. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    art. 612, comma 1, cod. pen.

    La norma è stata applicata nel senso che le espressioni attribuite all'imputato sono state ritenute idonee a integrare il reato di minacce; la Corte di legittimità non ha riesaminato la valutazione probatoria sostanziale che ha portato alla condanna.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito con legge n.176/2020

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176

    Disposizione utilizzata per trattare il ricorso senza l'intervento orale delle parti, con conclusioni scritte; implicita autorizzazione a procedure svolte in forma non orale in periodo emergenziale.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 2 e comma 2-bis, cod. proc. pen.

    La Corte distingue tra l'ipotesi del comma 2-bis (casi di particolare inammissibilità) e il più generale comma 2: nel caso concreto il ricorso non rientrava nel 2-bis perché la sentenza impugnata non era appellabile; pertanto il ricorso doveva essere valutato secondo i vizi previsti dall'art. 606 comma 2. Tuttavia, le censure proposte erano inammissibili in quanto costituivano un riesame di fatto e prova.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre le conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e, poiché l'inammissibilità derivava da profili di colpa dell'atto impugnatorio, obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non è il mezzo per ottenere un riesame del compendio probatorio o delle valutazioni di merito: le censure devono essere incentrate su violazioni di diritto chiaramente dedotte.
  • Se la sentenza impugnata non era appellabile per assenza di costituzione di parte civile, le regole di ammissibilità del ricorso possono variare (distinzione tra art. 606 comma 2 e comma 2-bis); è importante qualificare correttamente il tipo di ricorso che si propone.
  • Argomentazioni che si limitano a contestare la valutazione delle prove o offrono frammenti probatori per reinterpretare i fatti sono inammissibili in cassazione.
  • Un ricorso manifestamente infondato o gravato da profili di colpa procedurale può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
  • In casi analoghi è preferibile impostare il ricorso formulando censure di diritto precise (vizi di applicazione della norma, vizio formale nel processo, errori di diritto manifesto) e non basarsi su valutazioni caratteristicamente di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.