Cassazione Civile, Ordinanza n. 37064/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La creditrice aveva proposto opposizione allo stato passivo dopo che il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile la sua domanda tardiva di ammissione, perché depositata il 17 ottobre 2018 oltre il termine di dodici mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, avvenuta il 18 settembre 2017. Il Tribunale di Palermo aveva rigettato l’opposizione. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 16 e 101 l. fall., sostenendo che il tribunale, fissando l’adunanza dei creditori oltre il termine ordinario di centoventi giorni dal deposito della sentenza di fallimento, avesse implicitamente riconosciuto la particolare complessità della procedura e, quindi, prorogato anche il termine per le domande tardive fino a diciotto mesi; ha inoltre affermato che era irrilevante la sua precedente conoscenza del fallimento e la presentazione di altre domande tempestive. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 92 l. fall. per la condanna alle spese, sostenendo la novità della questione. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, chiarendo che la proroga dei termini ex artt. 16 e 101 l. fall. richiede una scelta espressa e motivata del tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento, fondata sulla particolare complessità della procedura, e non può desumersi implicitamente dalla sola fissazione dell’adunanza oltre il termine ordinario; nel caso concreto il tribunale non aveva motivato in alcun modo su complessità e proroga. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il controllo di legittimità sulle spese è limitato al rispetto del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte vittoriosa, mentre ogni altra valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte ha infine confermato la soccombenza della ricorrente anche quanto alle spese, escludendo la novità della questione per la presenza di un precedente specifico nel quale lo stesso difensore era già comparso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l’inammissibilità della domanda tardiva di ammissione al passivo, ritenendo che la sola fissazione dell’adunanza dei creditori oltre il termine ordinario non valesse a prorogare automaticamente il termine annuale per le domande tardive, in assenza di una motivazione espressa sulla particolare complessità della procedura nella sentenza di fallimento. Ha inoltre confermato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine ordinario per la fissazione dell’adunanza dei creditori può essere prorogato solo in caso di particolare complessità della procedura, con scelta espressa e motivata nella sentenza dichiarativa di fallimento; la proroga non si presume dalla sola data dell’adunanza.
Il termine di dodici mesi per le domande tardive può essere esteso fino a diciotto mesi solo in presenza di particolare complessità della procedura, da motivare espressamente; non opera automaticamente per effetto della mera calendarizzazione dell’adunanza.
La regolazione delle spese segue il principio della soccombenza; la censura in cassazione è limitata alla violazione del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata, secondo il rito camerale accelerato.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115 del 2002
Richiamato per determinare la misura dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La proroga del termine ordinario per l’adunanza dei creditori e del termine per le domande tardive nel fallimento richiede una valutazione espressa e motivata della particolare complessità della procedura, da compiersi nella sentenza dichiarativa di fallimento; non è sufficiente una proroga implicita ricavata dalla sola fissazione dell’adunanza oltre il termine ordinario.
- La mera conoscenza del fallimento da parte del creditore, o la sua precedente partecipazione alla procedura con altre domande, non sana l’inammissibilità di una domanda tardiva proposta oltre il termine applicabile.
- In tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è ristretto alla verifica del rispetto del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa; la valutazione ulteriore sulla compensazione o sulla regolazione delle spese rimane rimessa al giudice di merito.
- La novità della questione non esclude di per sé la condanna alle spese, ove il giudice applichi correttamente il criterio della soccombenza e risulti comunque un precedente specifico rilevante.
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