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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28696/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Presidente della Commissione tributaria provinciale di Milano resa in sede di reclamo nel procedimento per il gratuito patrocinio. Il Ministero, nel controricorso, ha evidenziato che il ricorso per cassazione non era stato depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., come attestato da certificazione negativa. La questione decisa dalla Corte è stata quindi esclusivamente processuale: verificare se l'omesso deposito del ricorso nei venti giorni dalla notificazione determini l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio, e se la costituzione del controricorrente possa sanare tale omissione.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale perché non depositato in cancelleria nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. Ha rilevato che il mancato deposito, ipotesi più grave del deposito tardivo, comporta improcedibilità d'ufficio e non è sanabile per effetto della costituzione del controricorrente. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito, escludendo l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 per mancanza del deposito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    a pena di improcedibilità

    Il ricorso per cassazione deve essere depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti; l'omesso o tardivo deposito comporta improcedibilità rilevabile anche d'ufficio.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 387 c.p.c. come base del rilievo officioso dell'improcedibilità.

  • art. 387 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 375 c.p.c. come base del rilievo officioso dell'improcedibilità.

  • art. 156 c.p.c.

    La costituzione del controricorrente non sana il mancato deposito tempestivo del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica quando il ricorso non è stato depositato.

Massime di principio

  • Il deposito del ricorso per cassazione nella cancelleria della Corte entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. è requisito perentorio la cui violazione determina l'improcedibilità del gravame.
  • L'improcedibilità per omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione è rilevabile d'ufficio dalla Corte anche se la parte intimata abbia depositato controricorso e abbia reso nota l'esistenza del ricorso.
  • La costituzione del controricorrente non sana il mancato rispetto del termine di deposito del ricorso per cassazione, trattandosi di un inadempimento non sanabile ex art. 156 c.p.c.
  • Se il ricorso non è stato depositato, non ricorrono i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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