Cassazione Penale, Sentenza n. 40525/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/05/2024 che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo (15/01/2024) di un alloggio del plesso "Parco Verde" ritenuto facente parte del patrimonio dell'Ente pubblico; la ricorrente contestava che non fosse stata riconosciuta la causa di esclusione della punibilità per stato di necessità (art. 54 c.p.), nemmeno nella forma putativa, prospettando che il sequestro poteva compromettere la sua salute già precaria e che aveva intrapreso atti per la regolarizzazione abitativa (versamento canoni, richiesta di assegnazione)
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione/interesse concreto ad impugnare: la Pianelli non è proprietaria dell'immobile e non ha allegato un titolo o elementi che dimostrassero una relazione con la cosa idonea a giustificare la richiesta di restituzione (effetto tipico del riesame reale). Per tali ragioni la Corte non è entrata nel merito delle deduzioni sullo stato di necessità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
norma procedurale richiamata come titolo del giudizio di riesame sul sequestro preventivo
reato evocato nella motivazione del sequestro
reato contestato in capo alla ricorrente (richiamato nel provvedimento di sequestro), non analizzato nel merito dalla Corte della Cassazione per ragioni di ammissibilità
reato evocato nella motivazione del sequestro
ulteriore norma penale richiamata nel provvedimento di sequestro; la Corte non si è pronunciata sul fumus commissi delicti in quanto ha dichiarato inammissibile il ricorso
causa di esclusione della punibilità: stato di necessità
la ricorrente invocava lo stato di necessità (anche putativo) come causa di esclusione della punibilità; la Corte ha rilevato la questione ma non l'ha esaminata nel merito per sopravvenuta inammissibilità del ricorso
legittimazione ad impugnare il sequestro preventivo
attribuisce astratta legittimazione al riesame al soggetto nei cui confronti è stato adottato il decreto, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla restituzione; la Corte precisa però che serve anche l'interesse concreto all'impugnazione
richiama il principio che le norme generali sulle impugnazioni richiedono la verifica del concreto interesse ad impugnare; applicato per affermare che la legittimazione astratta non basta senza interesse concreto
richiamata come norma generale sugli effetti delle impugnazioni e sulla necessità del concreto interesse ad agire
richiesto l'onere di allegazione in capo all'impugnante delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che dimostrano la relazione con la cosa sequestrata
sanzione per impugnazione inammissibile
consente la condanna al pagamento di una somma per valutati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per disporre il versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Per impugnare con successo un sequestro preventivo di natura reale non basta l'astratta legittimazione: l'impugnante deve dimostrare un interesse concreto e attuale all'impugnazione, coincidente con la possibilità di ottenere la restituzione del bene.
- La mancata titolarità del bene (es. l'immobile è di proprietà di terzi/Ente) non esclude a priori la legittimazione, ma rende necessario allegare un titolo o elementi di fatto che colleghino l'impugnante alla cosa e giustifichino il risultato pratico richiesto (dissequestro e restituzione).
- Se il ricorso è incentrato su circostanze personali (es. rischi per la salute), occorre spiegare come il dissequestro produrrebbe immediatamente effetti giuridici concreti sulla posizione dell'impugnante; altrimenti l'eccezione rischia di essere considerata irrilevante ai fini dell'ammissibilità.
- Questioni di merito (es. sussistenza dello stato di necessità) non vengono esaminate se il giudice di legittimità dichiara inammissibile il ricorso per vizi di legittimazione o difetto di interesse: l'onere processuale di allegazione è quindi cruciale.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare reale è fondamentale documentare tempestivamente e in modo preciso la natura del titolo o del rapporto che legittima la restituzione (contratti, atti di richiesta formale di assegnazione, ricevute), al fine di evitare la dichiarazione di inammissibilità.
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