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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23004/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di pagamento proposta da una società che aveva erogato prestazioni di diagnostica di laboratorio tra gennaio 2010 e agosto 2013 nei confronti di una azienda sanitaria locale, per il corrispettivo complessivo di euro 36.828,91. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda; in appello la Corte d'appello di Roma aveva invece accolto l'impugnazione della società, ritenendo non applicabile alle prestazioni rese negli anni 2010-2013 lo sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006, valido solo per il triennio 2007-2009, e condannando la ASL al pagamento della somma oltre interessi. La ASL ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza e del giudizio di appello per la prosecuzione del processo nonostante il fallimento della società intervenuto nel corso del grado di appello, con richiamo agli artt. 298, 300 e 304 c.p.c. e all'art. 43 l.fall.; 2) omesso esame dell'eccezione di superamento del budget per le annualità 2010, 2011, 2012 e 2013; 3) omesso esame dell'eccezione di riduzione dell'importo richiesto per l'avvenuto superamento del budget almeno per le annualità 2012 e 2013. La curatela della società fallita ha resistito chiedendo l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la prosecuzione del giudizio dopo la dichiarazione di fallimento determini una nullità relativa degli atti successivi, deducibile solo dalla curatela fallimentare e non dalla controparte, sicché la ASL non era legittimata a farla valere. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, riqualificandoli come violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia: la sentenza impugnata non conteneva alcun esame delle eccezioni di superamento del budget e di riduzione dell'importo, tempestivamente proposte dalla ASL. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare tali eccezioni e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    L'indicazione dell'ipotesi di ricorso non è indispensabile se il vizio denunciato è chiaramente identificabile e astrattamente sussumibile in una delle categorie tassative previste dalla norma.

  • art. 366 c.p.c.

    L'onere di autosufficienza e di chiarezza del ricorso va letto senza ricorrere a formalismi eccessivi; la trascrizione integrale degli atti non è sempre necessaria, soprattutto quando si denuncia l'omesso esame di un'eccezione e siano indicati contenuto e sede processuale della stessa.

  • art. 112 c.p.c.

    Ricorre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice non si pronuncia su una domanda o su un'eccezione ritualmente proposta.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente o contraddittoria rileva come vizio diverso dall'omessa pronuncia: quando il giudice esamina la questione ma la decide con motivazione meramente apparente, il vizio non è quello dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 298 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo di nullità per la prosecuzione del giudizio dopo il fallimento di una parte.

  • art. 300 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo di nullità per la prosecuzione del giudizio dopo il fallimento di una parte.

  • art. 304 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo di nullità per la prosecuzione del giudizio dopo il fallimento di una parte.

  • art. 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267

    La dichiarazione di fallimento determina l'interruzione del giudizio, ma la prosecuzione illegittima produce una nullità relativa degli atti successivi, deducibile solo dalla parte interessata, cioè dalla curatela fallimentare.

  • art. 1, comma 796, lett. o), L. 27 dicembre 2006 n. 296

    Lo sconto tariffario previsto dalla norma è applicabile solo al triennio 2007-2009 e non può essere esteso alle prestazioni rese in anni diversi.

Massime di principio

  • La prosecuzione del giudizio civile dopo la dichiarazione di fallimento di una delle parti non comporta una nullità assoluta rilevabile da chiunque, ma una nullità relativa degli atti successivi, deducibile solo dalla curatela fallimentare quale parte interessata.
  • Nel ricorso per cassazione l'indicazione della specifica ipotesi dell'art. 360 c.p.c. non è decisiva quando il vizio denunciato sia chiaramente desumibile dal contenuto delle censure e riconducibile a una delle categorie previste dalla norma.
  • L'omessa pronuncia su un'eccezione ritualmente proposta integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e impone la cassazione della sentenza, mentre la motivazione solo apparente o contraddittoria attiene al distinto vizio di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
  • Ai fini dell'ammissibilità del motivo per omesso esame di un'eccezione non è sempre necessaria la trascrizione integrale degli atti processuali: è sufficiente descrivere l'eccezione e indicare specificamente l'atto in cui è stata proposta, in coerenza con i principi di chiarezza e sinteticità.
  • Quando una sentenza di merito omette qualsiasi valutazione su eccezioni decisive e tempestivamente dedotte, la decisione va cassata con rinvio al giudice di merito affinché proceda al loro esame e alla conseguente regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieTitolo esecutivoImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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