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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23628/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per un reato tributario relativo all'uso di numerose fatture per operazioni inesistenti nella dichiarazione. Deduce quattro motivi: 1) violazione dell'art. 601 c.p.p. per tardiva trasmissione alla difesa delle conclusioni del Procuratore generale nel giudizio di appello trattato con rito cartolare ex art. 23-bis d.l. 137/2020; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale, lamentata in modo generico, e sull'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000; 3) violazione di legge per il rigetto della richiesta istruttoria di acquisizione del verbale di interrogatorio reso ex art. 415-bis c.p.p.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, nel giudizio di appello con forme telematiche ex art. 23-bis d.l. 137/2020, la mancata trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale al difensore non determina nullità in assenza di un concreto pregiudizio difensivo, che nel caso non era stato nemmeno allegato. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per genericità, sia quanto alla censura sulla responsabilità, non correlata alla motivazione della sentenza impugnata, sia quanto alla dedotta mancata applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, perché la pena inflitta corrispondeva già al minimo edittale previsto da tale disposizione ed essa era stata quindi applicata sin dal primo grado. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che il verbale di interrogatorio non era stato allegato all'appello e che, comunque, il compendio probatorio era già esaustivo; inoltre il ricorrente non aveva spiegato la concreta incidenza delle dichiarazioni sulla motivazione. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché il diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla gravità del fatto e sul numero elevato di fatture false utilizzate, costituiva apprezzamento di fatto non illogico e non sindacabile in cassazione, a fronte anche della mancata indicazione di elementi positivi specifici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 601 c.p.p.

    La tardiva trasmissione telematica delle conclusioni del Procuratore generale al difensore, nel giudizio di appello cartolare, non integra di per sé una nullità; occorre allegare e dimostrare un concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamato come disciplina del giudizio di appello celebrato con modalità telematiche/cartolari nel cui ambito è stata esclusa la nullità per omessa trasmissione delle conclusioni del P.G.

  • art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    La Corte rileva che la norma era già stata applicata nei gradi di merito, poiché la pena irrogata coincideva con il minimo edittale previsto dalla disposizione.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Richiamato in relazione al verbale di interrogatorio dell'imputato la cui acquisizione veniva richiesta in appello; la sua mancata allegazione e l'esaustività del quadro probatorio giustificavano il diniego.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è rimesso a un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile solo se motivato in modo manifestamente illogico o contraddittorio.

  • art. 133 c.p.

    Criterio di riferimento per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini della concessione o esclusione delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 318 c.p.p.

    Citazione indiretta non presente nel testo.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello celebrato con forme telematiche, la mancata trasmissione al difensore delle conclusioni del Procuratore generale non comporta automaticamente nullità: la parte deve dedurre un concreto e specifico pregiudizio al diritto di difesa.
  • Le nullità processuali non sono configurabili in via meramente astratta: in assenza di una sanzione espressa e di una lesione concreta, la doglianza è infondata.
  • In cassazione è inammissibile la censura che contesti la responsabilità penale in modo generico e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Se la pena applicata coincide con il minimo edittale previsto dalla norma invocata, non è fondata la doglianza che assuma la mancata applicazione di quella disposizione.
  • La richiesta di acquisizione di un atto istruttorio è inammissibile o infondata se l'atto non è specificamente allegato e se la parte non spiega in che modo esso sarebbe decisivo o idoneo a disarticolare la motivazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è espressione di un giudizio di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o totale omissione dell'esame degli elementi rilevanti.
  • Quando il quadro probatorio è già ritenuto esaustivo, il giudice può legittimamente escludere ulteriori integrazioni istruttorie non decisive.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDichiarazione fraudolenta
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processualeOnere della prova

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