Cassazione Penale, Ordinanza n. 21410/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5, c.p.p., e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP del Tribunale di Bolzano che aveva applicato la pena su richiesta delle parti per reati in materia di stupefacenti. La difesa ha dedotto un unico motivo, lamentando l'erronea applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché, in caso di patteggiamento ratificato dopo l'entrata in vigore della riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; nel caso di specie la doglianza non integrava un'erronea qualificazione giuridica manifesta del fatto, né si confrontava con la motivazione che valorizzava il rilevante quantitativo di cocaina sequestrata e l'elevatissimo numero di dosi ricavabili.
Norme richiamate
disciplina il patteggiamento, nel cui ambito è stata pronunciata la sentenza impugnata.
motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
limita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento pronunciata dopo la riforma del 2017.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice contestata relativa ai reati in materia di stupefacenti.
art. 80, comma 2, lett. d), d.P.R. 309/1990
aggravante contestata, la cui applicazione è stata censurata dalla difesa.
art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017
riforma richiamata per affermare l'applicabilità dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel patteggiamento ratificato dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione di censure diverse o eccedenti.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta in cassazione solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione e alla motivazione della sentenza.
- È inammissibile il ricorso che contesti l'applicazione di un'aggravante senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e senza indicare una violazione di legge ricavabile in modo immediato dagli atti e dalla sentenza.
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, la verifica sulla qualificazione giuridica non può tradursi in una rivalutazione del merito o in una critica generica all'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
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