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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36091/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, pronunciata su ricorso di una società creditrice. Il debitore ha proposto reclamo ex art. 18 l. fall. contro la sentenza dichiarativa di fallimento, ma la Corte d'appello lo ha respinto. In cassazione il reclamante ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1 l. fall. Sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel valutare il materiale probatorio relativo ai requisiti di fallibilità, in particolare contestando il dato sul numero dei dipendenti nel triennio 2014-2016 e affermando che non sarebbe rilevante il numero complessivo dei dipendenti ai fini della qualifica di piccolo imprenditore; richiamava, invece, il minor numero di unità lavorative annue e le dichiarazioni fiscali fino alla cessazione dell'attività per sostenere la non fallibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha osservato che la Corte d'appello aveva motivatamente concluso che il debitore non aveva fornito la prova dell'insussistenza dei requisiti di fallibilità ex art. 1 l. fall., rilevando che la documentazione fiscale prodotta non consentiva di ricostruire in modo preciso e completo la situazione patrimoniale e reddituale dell'impresa, anche per l'omessa tenuta dei registri contabili. Tale apprezzamento è stato qualificato come valutazione di fatto, immune da errori rilevanti e non censurabile sul piano motivazionale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 legge fall.

    reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

    è il rimedio esperito dal debitore contro la dichiarazione di fallimento emessa dal tribunale

  • art. 1 legge fall.

    l'insussistenza dei requisiti di fallibilità deve essere provata dal debitore che intenda evitare il fallimento

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è stata dedotta ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a contestare la valutazione del fatto e delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è stata dedotta ma non è stata ritenuta idonea a trasformare in sede di legittimità una critica di merito alla valutazione probatoria

  • art. 33 legge fall.

    è richiamata la relazione da cui risultava il numero di dipendenti nel periodo considerato, ma tale dato è stato reputato non decisivo rispetto alla carenza probatoria complessiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Nel giudizio volto a evitare la dichiarazione di fallimento, grava sul debitore l'onere di provare l'insussistenza dei requisiti di fallibilità previsti dall'art. 1 l. fall.; se la documentazione prodotta non consente una ricostruzione precisa e completa della situazione patrimoniale e reddituale dell'impresa, l'onere probatorio deve ritenersi non assolto.
  • La qualificazione dell'imprenditore come piccolo imprenditore, ai fini della fallibilità, dipende da un apprezzamento fattuale complessivo e non può essere sindacata in cassazione quando la censura si risolva in una contestazione del merito dell'accertamento svolto dal giudice territoriale.
  • L'omessa tenuta dei registri contabili e l'incompletezza della documentazione fiscale possono impedire al debitore di dimostrare la non fallibilità della propria impresa.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e possono ricorrere i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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