Cassazione Penale, Sentenza n. 14446/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p., con aggravanti) e di estorsione (art. 629 c.p., con aggravante), denunciando: (1) vizio di motivazione e mancata autonoma valutazione da parte del GIP (presunto mero rinvio alla richiesta del PM, violazione art. 292 c.p.p.); (2) insufficienza e difetto dei gravi indizi in relazione al capo A) (associazione mafiosa), con contestazioni specifiche sulle fonti (dichiarazioni dei collaboratori, assenza di rituale di affiliazione, rapporti familiari che giustificherebbero i contatti, irrilevanza di certe conversazioni e assenza di prova di disponibilità di armi); (3) insufficienza di elementi probatori sul capo B) (estorsione), contestando l'effettiva percezione di somme e le aggravanti contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il GIP non si sia limitato a un mero rinvio alla richiesta del PM, ma abbia svolto valutazioni autonome sulle emergenze probatorie e sulle esigenze cautelari (con parti redatte in modo distinguibile tra trascrizione e valutazione). Ha dichiarato inammissibili per Cassazione i motivi che chiedevano una rivalutazione del materiale probatorio e delle valutazioni di merito (secondo orientamento consolidato la censura sulla gravità degli indizi è ammissibile solo per violazione di norme o manifesta illogicità). Ha confermato la sussistenza del grave quadro indiziario e delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione), condannando il ricorrente alle spese processuali e ordinando la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte rileva la contestazione di associazione mafiosa con aggravanti: la decisione di merito ha ritenuto sussistenti elementi indiziari corrispondenti alla fattispecie aggravata, eccezion fatta per l'esclusione della specifica aggravante del comma 6 da parte del Tribunale del riesame
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamato quale riferimento normativo per ulteriori aggravanti connesse alla materia mafiosa nella contestazione del capo B
art. 629 cod. pen.
Riferito al reato di estorsione contestato: la Corte ha ritenuto che dagli elementi raccolti emergano indizi sufficienti a giustificare la misura cautelare anche su questo capo
art. 274 cod. proc. pen.
Norme che individuano le esigenze cautelari: lett. a) rischio di inquinamento probatorio e lett. c) pericolo di reiterazione; la Corte ha confermato che tali esigenze erano adeguatamente motivate in relazione al contesto mafioso e alle dinamiche di omertà
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sulla gravità indiziaria: la Corte ricorda che per le misure cautelari è richiesto un livello di gravità indiziaria diverso e meno rigoroso rispetto al giudizio di colpevolezza definitivo; ha confermato che il giudice di merito ha adeguatamente riscontrato tale livello
art. 292 cod. proc. pen.
Norma relativa al contenuto e alla motivazione dell'ordinanza cautelare: la Corte ha escluso la nullità invocata dal ricorrente, ritenendo che l'ordinanza contenesse valutazioni autonome e non fosse un mero rinvio pedissequo alla richiesta del PM
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nelle censure difensive: Corte richiama principi relativi alla motivazione e al diritto di difesa, ma ritiene soddisfatti i requisiti motivazionali dell'ordinanza
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata nella distinzione tra il concetto di "indizi" ai fini cautelari e l'approfondimento probatorio richiesto per la sentenza di merito: la Corte sottolinea che il parametro per le misure cautelari è meno stringente
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Richiamata in relazione alle modifiche procedurali sugli artt. 292 e 309 c.p.p.; la Corte ricorda i limiti del potere integrativo del giudice del riesame rispetto a ordini privi di contenuto valutativo
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro giurisprudenziale sulle funzioni e sui limiti del riesame; la Corte distingue i casi in cui il riesame può integrare la motivazione da quelli in cui il provvedimento originario è totalmente privo di valutazione
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale la cui applicazione è disposta per trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- Il GIP deve esprimere una valutazione autonoma: è ammesso richiamare e trascrivere pedissequamente le fonti probatorie e la richiesta del PM per l'esposizione fattuale, ma la decisione cautelare deve contenere valutazioni e personali considerazioni che giustifichino la misura; la mera ratifica totale della richiesta è illegittima.
- In sede di Cassazione il sindacato sulla gravità degli indizi è limitato: non è consentito rimettere in discussione la ricostruzione di merito o chiedere una diversa valutazione delle prove a meno che non emergano violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- Standard di prova per le misure cautelari: la nozione di "gravi indizi" ai fini cautelari richiede una qualificata probabilità di responsabilità, ma non gli stessi requisiti richiesti per la condanna definiti al giudizio di merito; pertanto elementi come intercettazioni, contatti ripetuti, riconoscimenti della vittima e pattern comportamentali possono essere decisivi.
- Nei casi che coinvolgono fattispecie mafiose le esigenze cautelari (inquinamento probatorio e reiterazione) possono fondarsi sulla stessa natura del sodalizio, sulle dinamiche di omertà e sulla presunzione di pericolosità, purché il giudice espliciti perché tali presunzioni operano nel caso concreto.
- Il riesame può integrare o modificare la motivazione del provvedimento impugnato, ma non può supplire completamente alla totale assenza di qualsiasi valutazione contenutistica nell'ordinanza originaria: in assenza di un sostrato minimo il provvedimento va annullato e non trasformato.
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare conviene dedurre specifiche violazioni di norme procedurali o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione piuttosto che proporre una semplice rivalutazione del materiale probatorio.
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