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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21704/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per furto pluriaggravato resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge per la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., sostenendo in sostanza che il danno patrimoniale cagionato fosse di particolare tenuità. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena. La Corte ha ritenuto il primo motivo aspecifico, perché non confrontato in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e non idoneo a indicare gli elementi posti a base della censura; ha inoltre rilevato che la giurisprudenza di legittimità richiede, per l'attenuante del danno di speciale tenuità, un pregiudizio economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore della cosa sottratta sia quanto agli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa. Il secondo motivo è stato giudicato non deducibile in cassazione perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e comunque disattese con motivazione ritenuta sufficiente e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno di speciale tenuità è applicabile solo quando il pregiudizio economico sia pressoché irrisorio, considerando sia il valore della cosa sottratta sia gli ulteriori effetti dannosi per la persona offesa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura in cassazione è inammissibile quando è aspecifica, cioè non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e non consente di individuare con precisione i rilievi mossi.
  • La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio economico di valore pressoché irrisorio, valutato non solo in relazione al bene sottratto ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa.
  • La determinazione della pena non è sindacabile in cassazione quando la decisione impugnata è sorretta da motivazione congrua, non illogica e già adeguatamente confrontata con le deduzioni difensive.
  • La reiterazione in sede di legittimità di censure già vagliate nel merito, senza reali specificità critiche, non è idonea a fondare l'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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