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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33310/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per tentato furto in abitazione, lamentando: 1) violazione dell'art. 178 c.p.p. e omessa motivazione sul diniego di esaminare l'imputato richiesto dalla difesa; 2) errata applicazione della legge penale e motivazione contraddittoria sul rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione di due documenti e all'audizione della persona offesa; 3) violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 56, comma 2, c.p., per il mancato riconoscimento della desistenza volontaria; 4) errata applicazione e interpretazione dell'art. 61, n. 5, c.p. in punto di aggravante della minorata difesa. La sentenza impugnata aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 624-bis c.p., con pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché già esaminati e correttamente disattesi dai giudici di merito, senza specifica critica alle ragioni della decisione impugnata. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la motivazione sul fatto che l'esame dell'imputato dovesse essere svolto dopo le prove del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 496 c.p.p., e che l'imputato fosse assente senza allegare un valido impedimento o autorizzazione ad allontanarsi. Sul secondo motivo, ha ritenuto adeguata la motivazione sul fatto che l'audizione della persona offesa ex art. 507 c.p.p. fosse divenuta necessaria solo dopo il mancato accordo probatorio sulla querela. Sul terzo motivo, ha escluso la configurabilità della desistenza volontaria, richiamando il principio secondo cui nei reati di danno a forma libera essa non è configurabile una volta posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale idoneo a produrre l'evento, potendo semmai operare il recesso attivo; nel caso concreto, l'abbandono del progetto criminoso era dovuto alla reazione di allarme della persona offesa. Sul quarto motivo, ha ritenuto congrua la motivazione sull'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p., fondata sulle circostanze di tempo, luogo e persona che avevano reso la vittima particolarmente vulnerabile. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    norma incriminatrice del reato per cui l'imputato è stato condannato e la cui responsabilità è stata confermata nei giudizi di merito

  • art. 178 c.p.p.

    richiamato come parametro della dedotta nullità/violazione processuale relativa al diniego di esame dell'imputato

  • art. 496 c.p.p.

    l'esame dell'imputato deve essere assunto dopo l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero, secondo l'ordine stabilito dalla norma

  • art. 507 c.p.p.

    l'audizione della persona offesa può essere disposta quando sia ritenuta assolutamente necessaria per la ricostruzione dei fatti

  • art. 56, comma 2, c.p.

    richiamato per sostenere la desistenza volontaria; la Corte ne esclude l'applicazione nei termini prospettati

  • art. 61, n. 5, c.p.

    aggravante della minorata difesa, ritenuta sussistente in ragione di tempo, luogo e condizioni della vittima

  • art. 172 c.p.p.

    non citato

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, desumibile dal dispositivo e dalla disciplina dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che si limitino a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica e puntuale della motivazione impugnata.
  • Il diniego di assumere l'esame dell'imputato non integra vizio rilevante quando l'ordine di assunzione della prova sia rispettato e l'imputato risulti assente senza allegare un impedimento giustificato o una preventiva autorizzazione ad allontanarsi.
  • L'audizione della persona offesa ex art. 507 c.p.p. è legittima quando, per l'evoluzione del contraddittorio probatorio, divenga assolutamente necessaria alla ricostruzione dei fatti.
  • La desistenza volontaria presuppone un tentativo ancora incompiuto; quando siano già stati posti in essere gli atti idonei a innescare il meccanismo causale verso l'evento, non vi è desistenza, ma può semmai rilevare il recesso attivo se vi sia una condotta efficace di impedimento dell'evento.
  • L'aggravante della minorata difesa può desumersi da una combinazione di circostanze oggettive e soggettive che rendano la vittima concretamente più vulnerabile al reato, come l'orario notturno, le caratteristiche del luogo e l'età o la solitudine della persona offesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiTentativoOnere della provaNullità processuale

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