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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10678/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna e rigettato o comunque non accolto le richieste difensive sulla pena. I motivi dedotti riguardavano: 1) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, censurato come immotivato o insufficientemente motivato; 2) il diniego della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., lamentando l'omessa applicazione d'ufficio del beneficio in appello. La Corte ha rilevato che il primo motivo era privo di concreta specificità e manifestamente infondato, mentre il secondo non era deducibile in cassazione perché non risultava che in appello fosse stata formulata una richiesta specifica, con puntuale indicazione di dati di fatto idonei a sostenerla; inoltre, la doglianza investiva motivi generici e quindi originariamente inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità e manifesta infondatezza del primo motivo, nonché sull'inammissibilità del secondo motivo, non potendo essere dedotto in sede di legittimità il mancato esercizio del potere-dovere di valutare la sospensione condizionale quando in appello non sia stata avanzata una richiesta specifica e motivata.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena non può essere invocata per la prima volta in cassazione se in appello non vi sia stata una richiesta specifica sorretta da dati di fatto idonei e un correlativo obbligo di motivazione del giudice.

  • art. 591, comma 4, c.p.p.

    L'inammissibilità originaria dei motivi generici può essere rilevata in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per far valere censure prive di specificità o non ammissibili in relazione al perimetro del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice dia conto in modo congruo degli elementi negativi ritenuti decisivi o dell'assenza di elementi positivi, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
  • La mancata concessione della sospensione condizionale della pena non è censurabile in cassazione quando l'imputato non abbia chiesto il beneficio in appello con specifico richiamo a circostanze di fatto astrattamente idonee a sostenerlo.
  • I motivi di appello generici, anche se non dichiarati inammissibili dal giudice di merito, restano originariamente inammissibili e possono essere rilevati anche in cassazione.
  • La deduzione in cassazione di vizi motivazionali presuppone la concreta specificità della doglianza e il confronto con quanto effettivamente dedotto nel giudizio di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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