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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04757/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per delitti in materia di stupefacenti, deducendo, da un lato, la motivazione apparente in ordine alle prove acquisite e, dall'altro, l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era formulato in modo generico: la sentenza di appello, emessa in rito abbreviato, aveva invece indicato puntualmente per ciascun capo di imputazione le prove acquisite, valorizzando il contenuto delle intercettazioni e le attività di perquisizione e sequestro a conferma delle stesse; quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale aveva già operato una parziale riduzione della pena e aveva dato conto della ragione della quantificazione, escludendo implicitamente le attenuanti generiche per la gravità dei fatti.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato né un atto di mera clemenza, ma sono rimesse alla discrezionalità del giudice, che può escluderle in ragione della gravità dei fatti.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici e non confrontano in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando il giudice di merito indica puntualmente le prove poste a base dell'affermazione di responsabilità, la doglianza di motivazione apparente non può essere accolta se non si confronta con tali argomentazioni.
  • Le circostanze attenuanti generiche non sono dovute automaticamente: la loro concessione o esclusione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché la decisione sia sorretta da una motivazione, anche sintetica, sulla gravità del fatto o su elementi equivalenti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende consegue per legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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