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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25454/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da cartelle di pagamento emesse per IVA, IRPEF e IRAP relative all'anno 2005 nei confronti di una società in liquidazione e di un socio, mentre per un'altra socia la CTP aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere. La CTR Campania, in sede di appello, ha confermato la decisione di primo grado e ha rigettato l'appello incidentale dell'Ufficio ritenendolo tardivo perché proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 54 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello incidentale era invece tempestivo perché depositato entro sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale; con il secondo ha lamentato, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame della carenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere nei confronti della socia Impemba Angela.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha chiarito che, nel processo tributario, l'appello incidentale si valuta alla luce del combinato disposto degli artt. 54 e 23 d.lgs. n. 546/1992 e che è ammissibile se depositato nelle controdeduzioni entro 60 giorni dalla notifica dell'appello principale. Nel caso concreto, dagli atti risultava che la sentenza di primo grado era del 15 ottobre 2012, l'appello principale dei contribuenti era stato notificato il 5 aprile 2013 e l'appello incidentale dell'Ufficio era stato depositato il 30 maggio 2013; pertanto l'appello incidentale era ammissibile e doveva essere esaminato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge processuale per l'erronea declaratoria di tardività dell'appello incidentale.

  • art. 360 c.p.c.

    È stata dedotta la censura per omesso esame di un fatto decisivo relativo alla cessazione della materia del contendere.

  • art. 54 d.lgs. n. 546/1992

    L'appello incidentale nel processo tributario deve essere proposto nelle controdeduzioni e nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'appello principale.

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    Concorre a disciplinare termini e modalità del deposito delle controdeduzioni contenenti l'appello incidentale.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato quale termine lungo ordinario di impugnazione, rilevante per distinguere l'appello incidentale tardivo da quello tempestivo.

  • art. 334 c.p.c.

    L'appello incidentale tardivo, se proposto nei termini, diviene inefficace se l'appello principale è dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la tempestività dell'appello incidentale va verificata in base al combinato disposto degli artt. 54 e 23 d.lgs. n. 546/1992: esso è ammissibile se proposto nelle controdeduzioni depositate entro 60 giorni dalla notifica dell'appello principale.
  • È necessario distinguere tra appello incidentale tempestivo, appello incidentale tardivo ma ammissibile e appello incidentale proposto oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'appello principale, quest'ultimo inammissibile.
  • Il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. rileva per stabilire se l'appello incidentale sia tempestivo o tardivo rispetto al termine ordinario di impugnazione; non basta, però, per escludere l'ammissibilità quando il gravame incidentale sia stato depositato nei 60 giorni dalla notifica dell'appello principale.
  • Se l'appello incidentale è stato depositato nei termini previsti per le controdeduzioni, il giudice d'appello non può dichiararlo tardivo per il solo fatto che sia decorso il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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