Cassazione Civile, Ordinanza n. 19415/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella esattoriale notificata per contributi consortili relativi all’anno 2012, emessa per conto del consorzio di bonifica. La contribuente ha contestato il prelievo sostenendo che la sola inclusione del bene di sua proprietà nel comprensorio di bonifica non bastasse a provare il concreto vantaggio derivante dalle opere consortili. Il ricorso era stato respinto in primo grado, ma accolto in appello dalla CTR della Campania. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, impugnando la decisione di appello. Nelle more, però, la parte ricorrente ha depositato memoria dichiarando sopravvenuto accordo stragiudiziale e rinuncia al ricorso; la controparte ha accettato la rinuncia e confermato la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia era stata accettata dalla controparte e che le parti avevano dato atto di un accordo stragiudiziale sopravvenuto. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite. La Corte ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che esso opera solo nei casi di rigetto dell’impugnazione o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
La rinuncia dell’impugnazione, una volta accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo.
Richiamato insieme all’art. 306 c.p.c. e all’art. 391 c.p.c. come base normativa dell’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.
Richiamato insieme alle norme sulla rinuncia per dichiarare l’estinzione del processo in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia; esso è previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del processo senza decisione sul merito.
- Quando le parti dichiarano di avere definito stragiudizialmente la controversia e il ricorrente rinuncia al ricorso, la Corte prende atto della cessazione della materia del contendere e dichiara l’estinzione.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, ma solo nei casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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