Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/03/2015 n. 279 - Comm. Trib. Prov. Bologna

Amministrazione finanziaria - versamento del contributo unificato - prenotazione a debito - omessa statuizione sulle spese processuali - definitiva debenza - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato stabilito che, in assenza di una specifica pronuncia sulle spese processuali, il contributo unificato già prenotato a debito dall'Amministrazione finanziaria resta definitivamente a suo carico. L'accoglimento solo parziale della domanda cautelare non consente, di per sé, di trasferire tale costo sulla parte resistente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il contributo unificato prenotato a debito dall'Amministrazione finanziaria in occasione della richiesta di misure cautelari. La Commissione tributaria ha accolto solo parzialmente l'istanza cautelare, senza tuttavia adottare alcuna statuizione sulle spese processuali. Si è quindi posto il problema di stabilire se il contributo unificato prenotato a debito dovesse essere posto a carico della parte privata oppure restare definitivamente a carico dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • Art. 15, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disciplina delle spese del processo tributario richiede una specifica statuizione giudiziale per regolare la ripartizione degli oneri processuali. Se il giudice non provvede sulle spese, non può ritenersi disposto il trasferimento del contributo unificato a carico della controparte.

  • Art. 11, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La prenotazione a debito consente all'Amministrazione di non versare immediatamente il contributo unificato, ma l'onere può essere recuperato nei confronti dell'altra parte solo quando ciò risulti da una specifica regolazione delle spese contenuta nel provvedimento giudiziale.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione pubblica prenota a debito il contributo unificato, il relativo costo non si trasferisce automaticamente sulla controparte: occorre una specifica pronuncia giudiziale sulle spese.
  • L'accoglimento totale o parziale di una domanda cautelare, senza un'esplicita statuizione sulle spese, non è sufficiente a porre il contributo unificato a carico della parte resistente.
  • In caso di omessa decisione sulle spese processuali, il contributo unificato prenotato a debito resta definitivamente a carico del soggetto che lo ha prenotato, salvo eventuali provvedimenti successivi idonei a regolare espressamente tale onere.
  • La parte privata non può essere chiamata a rimborsare costi processuali dell'amministrazione sulla base della sola soccombenza sostanziale o dell'accoglimento parziale della domanda, se manca una chiara disposizione del giudice.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.