Sentenza del 02/03/2015 n. 279 - Comm. Trib. Prov. Bologna
Amministrazione finanziaria - versamento del contributo unificato - prenotazione a debito - omessa statuizione sulle spese processuali - definitiva debenza - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che, in assenza di una specifica pronuncia sulle spese processuali, il contributo unificato già prenotato a debito dall'Amministrazione finanziaria resta definitivamente a suo carico. L'accoglimento solo parziale della domanda cautelare non consente, di per sé, di trasferire tale costo sulla parte resistente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il contributo unificato prenotato a debito dall'Amministrazione finanziaria in occasione della richiesta di misure cautelari. La Commissione tributaria ha accolto solo parzialmente l'istanza cautelare, senza tuttavia adottare alcuna statuizione sulle spese processuali. Si è quindi posto il problema di stabilire se il contributo unificato prenotato a debito dovesse essere posto a carico della parte privata oppure restare definitivamente a carico dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Art. 15, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disciplina delle spese del processo tributario richiede una specifica statuizione giudiziale per regolare la ripartizione degli oneri processuali. Se il giudice non provvede sulle spese, non può ritenersi disposto il trasferimento del contributo unificato a carico della controparte.
Art. 11, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La prenotazione a debito consente all'Amministrazione di non versare immediatamente il contributo unificato, ma l'onere può essere recuperato nei confronti dell'altra parte solo quando ciò risulti da una specifica regolazione delle spese contenuta nel provvedimento giudiziale.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione pubblica prenota a debito il contributo unificato, il relativo costo non si trasferisce automaticamente sulla controparte: occorre una specifica pronuncia giudiziale sulle spese.
- L'accoglimento totale o parziale di una domanda cautelare, senza un'esplicita statuizione sulle spese, non è sufficiente a porre il contributo unificato a carico della parte resistente.
- In caso di omessa decisione sulle spese processuali, il contributo unificato prenotato a debito resta definitivamente a carico del soggetto che lo ha prenotato, salvo eventuali provvedimenti successivi idonei a regolare espressamente tale onere.
- La parte privata non può essere chiamata a rimborsare costi processuali dell'amministrazione sulla base della sola soccombenza sostanziale o dell'accoglimento parziale della domanda, se manca una chiara disposizione del giudice.
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