Cassazione Penale, Ordinanza n. 32404/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a sei mesi di reclusione per il reato tributario di occultamento/distruzione delle scritture contabili. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la violazione dell'art. 133 c.p., sostenendo in sostanza che la condotta e il trattamento sanzionatorio avrebbero dovuto essere valutati più favorevolmente. La Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di critiche concrete alla motivazione di merito, che aveva valorizzato la natura permanente della condotta di occultamento delle scritture contabili e l'impossibilità di ricostruire reddito e volume d'affari, oltre alla mancanza di elementi positivi per la mitigazione della pena; inoltre la pena era stata applicata in misura inferiore al minimo vigente ratione temporis, facendo applicazione della disciplina più favorevole anteriore al d.lgs. 158/2015.
Norme richiamate
Norma incriminatrice alla base della condanna per occultamento/distruzione di scritture contabili, richiamata come titolo di reato contestato.
Invocato dalla difesa per contestare la valutazione del trattamento sanzionatorio; la Corte rileva che la censura è generica e non scalfisce la motivazione di merito sulla pena.
In caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato solo per affermare che la pena è stata irrogata applicando la cornice edittale più favorevole antecedente alla riforma.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera contrapposizione di valutazioni di merito alla motivazione della sentenza impugnata, se questa è sorretta da argomentazioni razionali e puntuali.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto deve essere sorretta da specifiche doglianze contro la motivazione di merito: una censura generica è inammissibile.
- In sede di commisurazione della pena, la doglianza ex art. 133 c.p. deve confrontarsi concretamente con gli elementi valorizzati dal giudice di merito; in difetto, la censura non supera il vaglio di legittimità.
- Ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue ex lege la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
- Nell'ipotesi di occultamento delle scritture contabili, la natura permanente della condotta e l'impossibilità di ricostruire reddito e volume d'affari possono escludere la particolare tenuità del fatto.
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